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La Direttiva n. 2018/1910/UE, c.d. “Direttiva 2020 Quick fixes”, è intervenuta sull’art. 138, Direttiva n. 2006/112/CE, modificando, con effetto dal 1° gennaio 2020, le condizioni che legittimano l’applicazione del regime di non imponibilità IVA proprio delle cessioni intracomunitarie di beni.
Con il D.Lgs. n. 192/2021, il Legislatore nazionale ha finalmente recepito, con oltre due anni di ritardo, le nuove disposizioni intraunionali, prevedendone l’applicazione dal 1° dicembre 2021.
Il D.Lgs. n. 192/2021, in particolare, ha introdotto il nuovo comma 2-ter nell’art. 41, D.L. n. 331/1993, per effetto del quale il regime di non imponibilità IVA accordato alle cessioni intracomunitarie di beni può trovare applicazione a condizione che:
Tali nuove due condizioni sostanziali per l’applicazione del regime di non imponibilità alle cessioni di beni spediti o trasportati dall’Italia a un altro Paese membro si aggiungono ai requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali già previsti.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° dicembre 2021, il regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie è applicabile a condizione che ricorrano tutti i seguenti requisiti:
Le operazioni prive di uno soltanto dei sopraindicati requisiti restano dunque escluse dal peculiare regime accordato alle cessioni intracomunitarie e, pertanto, devono essere assoggettate alla disciplina IVA domestica.
Come sopra anticipato, dal 1° dicembre 2021, l’applicazione del regime di non imponibilità IVA proprio delle cessioni intracomunitarie di beni è condizionata, tra l’altro, alla comunicazione dell’acquirente al fornitore del proprio codice identificativo IVA (attribuitogli da un Paese membro diverso dall’Italia).
Tale codice identificativo IVA è ritenuto valido a condizione che contenga il prefisso dello Stato membro di identificazione (ad esempio, “DE” per la Germania) e sia l’unico numero identificativo IVA iscritto al VIES.
Le modalità operative per la comunicazione del numero di identificazione sono lasciate alla discrezionalità delle parti contraenti e non richiedono dunque l’utilizzo di apposita modulistica. In ogni caso, le autorità fiscali possono desumere che l’acquirente comunitario abbia comunicato il proprio numero identificativo IVA qualora il cedente abbia indicato in fattura tale numero.
A tale nuovo adempimento si accompagna l’obbligo di iscrizione all’archivio VIES delle parti coinvolte nella compravendita di beni (fornitore e acquirente).
Sulla base delle indicazioni rese dalla Corte di Giustizia europea nella Sentenza 6 settembre 2021, Causa C-273/11, fino al 31 dicembre 2019 l’attribuzione del numero identificativo costituiva un requisito formale, che non poteva mettere in discussione il diritto alla non imponibilità IVA per il cedente, qualora ricorressero le condizioni sostanziali delle cessioni intracomunitarie di beni.
Allo stato attuale, invece, il numero identificativo IVA e l’iscrizione all’archivio VIES costituiscono requisiti indispensabili per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie.
Sul punto si ricorda che ai sensi dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che intendono effettuare operazioni intraunionali devono ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione nell’archivio VIES.
In particolare, i soggetti che iniziano l’attività devono esprimere l’intenzione di voler effettuare operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di inizio attività, ovvero:
I soggetti già titolari di Partita IVA, invece, possono esercitare l’opzione per l’iscrizione all’archivio VIES utilizzando l’apposita funzione telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione all’archivio dei soggetti abilitati all’effettuazione delle operazioni intracomunitarie ha effetto immediato.
L’iscrizione all’archivio VIES può essere riscontrata dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it.
Ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, inoltre, il nuovo comma 2-ter dell’art. 41, D.L. n. 331/1993, richiede la presentazione del Modello INTRASTAT da parte del fornitore, o che lo stesso giustifichi debitamente l’incompleta o omessa compilazione dell’elenco riepilogativo.
L’inadempimento del fornitore può essere giustificato a condizione che lo stesso provveda a rimuovere l’inadempimento o a correggere l’errore.