Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge n. 215/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco Lavoro. Tra le tante novità apportate dalla Legge di conversione, assume particolare rilievo la proroga al 1° luglio 2022 (anziché, come precedentemente previsto, al 1° gennaio 2022) dell’abolizione della Comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Pertanto, in base alla formulazione del nuovo art. 5, comma 14-ter, in relazione alle operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione dei dati all’Amministrazione Finanziaria dovrà avvenire inviando al Sistema di Interscambio (SDI), per ciascuna singola operazione, un file in formato Xml (ossia, con lo stesso formato previsto per le fatture elettroniche). I dati delle operazioni relative ai primi due trimestri dell’anno, invece, dovranno continuare a essere trasmessi cumulativamente con cadenza trimestrale.
I dati delle operazioni attive, in particolare, dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi. I dati delle operazioni passive, invece, dovranno essere comunicati trasmettendo al Sistema di Interscambio un file Xml entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Tale proroga, tuttavia, non si estende al relativo impianto sanzionatorio che, si ricorda, è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2022, dalla Legge di Bilancio 2021.
Di conseguenza, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, troverà comunque applicazione la nuova versione dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/1997, che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (contro l’attuale limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre), pari a 1.200 euro su base trimestrale.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro su base mensile (contro l’attuale limite massimo di 500 euro per ciascun trimestre), se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, o se, nel medesimo termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Alla violazione non è applicabile il principio del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ma è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, del medesimo Decreto, con riduzione delle sanzioni variabile a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione spontanea.
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