Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno è opportuno tornare a verificare il rispetto delle soglie di accesso per continuare a beneficiare delle semplificazioni previste per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali e per la tenuta della contabilità semplificata per cassa.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/1999, i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a:
possono optare per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA e per il versamento della relativa imposta con cadenza trimestrale, ossia entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre).
Il versamento relativo all’ultimo trimestre, invece, deve essere effettuato in sede di conguaglio annuale, entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
I contribuenti che liquidano e versano l’imposta con cadenza trimestrale devono maggiorare l’eventuale IVA a debito dell’interesse corrispettivo dell’1%.
L’opzione per la liquidazione IVA trimestrale deve essere comunicata nella prima Dichiarazione annuale IVA da presentarsi successivamente alla scelta operata, barrando la casella 1 di rigo VO2 (l’opzione è vincolante per almeno un anno e resta valida fino a revoca, salvo il superamento del limite sopra indicato).
A favore di talune specifiche categorie di contribuenti, ossia:
è concessa la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale a prescindere dal volume di affari conseguito e senza l’applicazione degli interessi dell’1% (c.d. contribuenti trimestrali speciali).
I versamenti dei c.d. contribuenti trimestrali speciali devono essere effettuati entro le stesse scadenze previste per i contribuenti trimestrali ordinari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre), a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre, che deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
I contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, sono tenuti a effettuare la liquidazione IVA con cadenza mensile, in relazione a tutte le attività esercitate.
In conclusione, si evidenzia che la nozione di volume di affari di cui all’art. 20, D.P.R. n. 633/1972, concerne l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell’anno solare, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni (come indicato nel quadro VE del Modello IVA annuale).
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, gli imprenditori individuali, le società di persone, gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi possono esercitare l’opzione per la contabilità semplificata per cassa.
La contabilità semplificata, in particolare, costituisce il regime naturale degli esercenti arti e professioni, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta precedente. Gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti non commerciali, invece, possono adottare il regime di contabilità semplificata qualora nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi di cui agli artt. 57 e 85, TUIR, non superiori a:
Per individuare le attività rientranti tra le prestazioni di servizi, occorre far riferimento al D.M. 17 gennaio 1992, in base al quale si considerano tali quelle aventi ad oggetto le operazioni di cui all’art. 3, commi da 1 a 3 e 4, lett. a), b), c), e), f) e h), D.P.R. n. 633/1972.
In caso di contestuale esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività con distinta annotazione dei ricavi, ai fini dell’adozione della contabilità semplificata per cassa occorre aver riguardo all’attività prevalente (ovvero a quella con la quale sono stati percepiti i maggiori ricavi nel periodo di imposta). Invece, qualora i ricavi delle attività non siano annotati distintamente, occorre aver riguardo al limite previsto per le attività diverse da quelle delle prestazioni di servizi (700.000 euro).
Il rispetto delle soglie dei ricavi deve essere verificato in ciascun periodo di imposta: infatti, il superamento della soglia in un esercizio comporta l’obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.
È comunque possibile adottare la contabilità ordinaria. L’opzione, che si effettua con il comportamento concludente del contribuente, deve essere comunicata nell’ambito del quadro VO della Dichiarazione annuale IVA (rigo VO20, casella 2), ed è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, restando valido fino a revoca. I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti da IVA e sono quindi esonerati dalla presentazione del Modello IVA annuale, comunicano l’opzione presentando il quadro VO unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Si evidenzia che le società di capitali sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L. 413/1991, le imprese agrituristiche che applicano il regime forfettario hanno facoltà di rinunciarvi esercitando l’opzione per la determinazione del reddito e per la detrazione dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione deve essere manifestata nella Dichiarazione IVA relativa al primo anno in cui la stessa viene esercitata.
L’opzione, per le imprese in forma di impresa individuale o di società di persone, ai fini delle imposte dirette, necessità della predisposizione di una situazione patrimoniale di partenza al fine di individuare i beni strumentali per i quali dedurre i relativi ammortamenti.