La Legge 178/2020 ha prorogato e potenziato il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali, definendo due distinti periodi temporali, in relazione ai quali operano diverse misure di credito d’imposta per i medesimi investimenti realizzati.
In particolare, i due periodi temporali sopra menzionati sono:
- quello compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021;
- quello compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (salvo modifiche derivanti dalla prossima Legge di Bilancio).
Per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 è prevista la concessione di un credito d’imposta, a fronte di investimenti in beni strumentali materiali nuovi aventi le caratteristiche 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), secondo le seguenti misure:
- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di 20.000.000 di euro.
Nel caso in cui, nello stesso periodo temporale di cui sopra, siano effettuati investimenti in beni strumentali materiali o immateriali nuovi che non rispondano alle caratteristiche 4.0 (indicati negli allegati A o B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232), il credito d’imposta spetterà nella misura pari al:
- 10% del costo, nel limite massimo di 2.000.000 di euro (beni materiali);
- 10% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali).
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2022 fino (per ora) al 31 dicembre 2022, la griglia dei crediti d’imposta concedibili, in relazione agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi con caratteristiche 4.0, evidenzia la seguente riduzione:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro;
- 10% del costo (quindi invariata), per la quota di investimenti superiori 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di 20.000.000 di euro.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi che non rispondano alle caratteristiche 4.0, la corrispondente riduzione porterà il credito d’imposta alla seguente misura:
- 6% del costo, nel limite massimo di 2.000.000 di euro (beni materiali);
- 6% del costo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro (beni immateriali).
La prenotazione
La norma dispone che l’intensità dei benefici prevista per l’anno 2021 possa essere fruita anche per gli investimenti che saranno effettuati entro il prossimo 30 giugno 2022 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. prenotazione).
Nel caso di beni in leasing occorre tenere a mente che “per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni”.
Per l’individuazione del momento in cui l’investimento si intende effettuato occorre fare riferimento alle regole previste dall’art. 109 del TUIR.
In particolare, per i beni mobili in proprietà, il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la data di spedizione o consegna del bene oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo delle proprietà (o altro diritto reale).
Nel caso di leasing di beni mobili, l’investimento si intende effettuato alla data di consegna del bene al locatario (data del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore), salvo il caso in cui il contratto preveda una clausola che subordini il perfezionamento del contratto ad una prova/verifica da parte del locatario. In tale ultimo caso la data di effettuazione dell’investimento coincide con la dichiarazione di collaudo con esito positivo prodotta dal locatario stesso.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che il credito d’imposta per investimenti in nuovi beni strumentali (L. 160/2019 e L. 178/2020) segue gli stessi principi espressi per la disciplina del super e iper ammortamento.
In particolare, per la prenotazione dei beni acquistati in leasing l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 4/E del 30/03/2017, ha ribadito quanto segue:
“per i beni acquisiti tramite leasing, per quelli realizzati mediante contratto di appalto o in economia, tale individuazione risulta, invece, meno immediata.
Ai fini dell’estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018, per non discriminare gli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi, si ritiene che, con riferimento ai beni in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017, debba essere:
1) sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
2) avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
In tal caso, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018”.
Pertanto, coloro che intendono acquistare tramite un contratto di leasing un bene mobile che sarà consegnato entro il 30 giugno 2022 e beneficiare del maggior credito previsto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, dovranno provvedere, entro venerdì prossimo (31/12/2021), alla sottoscrizione del contratto di leasing (da entrambe le parti) e al pagamento di un maxicanone non inferiore al 20% del costo della quota di capitale prevista dal contratto stesso.
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