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Con l’introduzione delle disposizioni del recente “Decreto Antifrode” (D.L. n. 157/2021), è stato precisato che i soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni del credito comunicate all’Agenzia delle Entrate, non devono procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorra l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette o non risulti possibile un’adeguata verifica della clientela.
Inoltre, la Circolare n. 16/E/2021 richiede, al fine di individuare un’operazione sospetta, di considerare i rischi connessi con:
Al ricorrere di tali fattispecie e qualora si proceda ugualmente all’acquisto del credito, gli eventuali operatori saranno soggetti alle conseguenze previste dal “concorso nella violazione”.
Le affermazioni sopra riportate fanno considerare, quali soggetti “bersaglio” della disposizione sull’antiriciclaggio, coloro che materialmente acquisiscono il credito e, pertanto, si è portati a pensare che si tratti degli intermediari bancari e finanziari individuati dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007.
Tuttavia, se si interpreta in modo sistematico (e non solo letterale) la norma introdotta dal “Decreto Antifrode”, si è portati a pensare che anche i professionisti (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, eccetera), che rilasciano il visto di conformità e si occupano dell’inoltro telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, debbano attivarsi per rispettare gli obblighi sull’antiriciclaggio.
La questione non è stata ancora approfondita dall’Amministrazione Finanziaria e, in attesa degli auspicati chiarimenti, a titolo puramente prudenziale sarebbe bene che i professionisti incaricati di seguire le pratiche sul superbonus 110% e, quindi, a rilasciare il visto di conformità e ad inviare la successiva comunicazione, si adoperino per effettuare gli adempimenti sull’antiriciclaggio al fine di salvaguardare la propria posizione in caso di eventuali segnalazioni provenienti dagli intermediari finanziari i quali, insospettiti in merito alla pratica, procedano ad informare l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria).
È vero anche che, con riferimento al visto di conformità rilasciato dai professionisti sulle dichiarazioni dei redditi, le linee guida del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti stabiliscono che una tale prestazione rappresenta un’operazione a rischio non significativo per la quale, ai fini dell’adeguata verifica sull’antiriciclaggio, è sufficiente il rilascio della copia del documento d’identità del cliente.
Allo stato attuale, tuttavia, considerate le sanzioni a cui si potrebbe andare incontro (vedi oltre), risulta conveniente evitare, se possibile, gli eventuali controlli da parte degli ispettori, i quali potrebbero non ritenere valide le ragioni di “rischio non significativo” addotte dal professionista.
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Violazione delle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela |
Sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro |
Si tratta di omessa acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
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Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni sull'adeguata verifica |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 o a 50.000 euro |
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di:
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Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette |
Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro |
Si tratta dell’omessa effettuazione delle segnalazioni di operazioni sospette.
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Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette |
Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 300.000 euro |
La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto di: