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L’art. 1, comma 988 del D.D.L. Bilancio 2022 prevede la sospensione dalla verifica della prevalenza per i produttori agricoli colpiti da calamità. È previsto, in particolare, che la qualifica di imprenditore agricolo permanga anche se, a causa di calamità naturali, eventi epidemiologici, epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 102/2004, non si riesca a rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del Codice Civile.
L’art. 2135 del Codice Civile consente agli imprenditori agricoli di svolgere le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, utilizzando anche prodotti acquistati da terzi, a condizione che questi ultimi non siano comunque prevalenti rispetto ai prodotti provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento.
Al fine di verificare il rispetto della condizione di prevalenza è possibile adottare il criterio quantitativo, applicabile qualora siano confrontati prodotti appartenenti allo stesso comparto agronomico e alla stessa specie, oppure il criterio del valore, che prevede il confronto tra il valore normale dei prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed il costo dei prodotti agricoli, di specie diverse, acquistati da terzi.
Il rispetto del criterio della prevalenza consente di attrarre l’intero reddito prodotto dalle attività connesse nell’ambito del reddito agrario, a condizione che il prodotto acquistato sia stato anche oggetto di trasformazione o manipolazione.
Gli imprenditori agricoli che, a causa di calamità naturali (o altri eventi avversi) non riescono ad ottenere una produzione propria che consenta il rispetto della condizione di prevalenza, possono quindi perdere la qualifica di imprenditore agricolo con conseguenze estremamente penalizzanti (perdita di agevolazioni fiscali, aiuti, contributi, ecc.).
Il cambiamento climatico in corso e le emergenze epidemiologiche susseguitesi negli ultimi anni hanno finalmente indotto il Legislatore ad introdurre un correttivo che consenta agli imprenditori agricoli di mantenere la qualifica anche nell’ipotesi di integrazione delle proprie cessioni con prodotti di terzi per la mancata produzione determinata da eventi straordinari.
Nella prossima Legge di Bilancio sarà previsto che la qualifica di imprenditore agricolo permane anche se l’approvvigionamento dei prodotti agricoli del comparto agronomico in cui esso opera prevalentemente è effettuato presso altri imprenditori agricoli. Tale principio vale se l’approvvigionamento è effettuato in attesa della ripresa della produzione propria e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla declaratoria di eccezionalità dell’evento.
Tra gli eventi naturali che consentono la sospensione della verifica della prevalenza rientrano: le calamità naturali, gli eventi epidemiologici, le epizoozie e le fitopatie dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 102/2004.
La limitazione del comparto agronomico di riferimento a cui i beni acquistati da terzi devono appartenere rappresenta il criterio di connessione con l’attività agricola. Letteralmente, un produttore ortofrutticolo, in presenza degli eventi naturali avversi, non potrà approvvigionarsi di formaggi o latticini nell’ambito di tale nuova disposizione.
L’altro elemento che non snatura la natura dell’impresa agricola è il limite temporale, previsto in tre annualità dalla declaratoria dell’avvento avverso, entro il quale vige questa deroga all’ordinario criterio di prevalenza.
La norma deve essere poi valutata in funzione della qualifica delle società agricole alle quali è richiesto l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.
Per tale aspetto, la formulazione letterale del comma 988 del D.D.L. Bilancio lascia ad intendere che anche tale requisito sia preservato.
Appare evidente l’intento del legislatore di limitare gli effetti derivanti da fattori estranei alla volontà degli imprenditori agricoli su aspetti vitali delle imprese del settore. Tuttavia, la norma dovrà poi essere coordinata con le altre disposizioni che regolano le attività di questo settore.
Si pensi, ad esempio, alla qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 ove è richiesto all’imprenditore, oltre al requisito di specifiche competenze, di dedicarsi alle attività agricole di cui all’art. 2135, direttamente o in qualità di socio di società, per almeno il 50% del proprio tempo e ricavando dalle stesse il 50% del proprio reddito da lavoro.
Sotto il profilo reddituale, la commercializzazione di prodotti di terzi senza alcuna attività di manipolazione o trasformazione e senza il rispetto della prevalenza non può essere assorbita dal reddito agrario, generando un reddito d’impresa. Tale reddito, attualmente, se non rispetta i limiti previsti per la qualifica IAP, determina la perdita dello status di imprenditore agricolo professionale.