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Entro il 31 dicembre è possibile presentare all’Agente della Riscossione l’istanza per fruire della dilazione dei ruoli agevolata, accordata dall’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020 (a tal fine, infatti, assume rilievo la data di presentazione dell’istanza di dilazione delle somme iscritte a ruolo, e non quella di accoglimento della stessa).
Tale disciplina emergenziale, si ricorda, attribuisce automaticamente i benefici della rateazione delle somme iscritte a ruolo, senza che sia necessario comprovare lo stato di difficoltà in cui si versa, per debiti d’importo fino a 100.000 euro (contro gli ordinari 60.000 euro).
Inoltre, la decadenza dalla dilazione delle somme iscritte a ruolo si verifica con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive (contro le ordinarie cinque rate).
A favore dei contribuenti decaduti da una dilazione dei ruoli alla data dell’8 marzo 2020, è inoltre prevista la riammissione alla dilazione a seguito della mera presentazione della relativa richiesta (non è dunque richiesto il pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le rate insolute).