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Con il D.M. 19 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 308 del 29 dicembre 2021, sono state confermate le percentuali di compensazione del legname per i produttori agricoli in regime speciale.
Il Decreto, la cui efficacia decorre retroattivamente dal 1° gennaio 2021, proroga per l’anno 2021 le stesse percentuali approvate per l’anno 2020, pertanto, la percentuale di compensazione dei prodotti compresi nella tabella A, parte prima è confermata a 6,4% per:
Nella G.U. 308 del 29 dicembre 2021 è stato inoltre pubblicato il comunicato con il quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione l’elenco dei Comuni per i quali sono stati acquisiti gli aggiornamenti catastali, sulla base delle dichiarazioni presentate agli Organismi Pagatori, ai fini delle erogazioni dei contributi agricoli nel corso del 2021. Tali variazioni incidono sul valore del reddito agrario e dominicale dei terreni, pertanto, hanno riflessi diretti sulla determinazione del reddito e sul calcolo dell’IMU.
L’elenco allegato al comunicato riporta, in ordine alfabetico e raggruppati per Provincia, i Comuni per i quali si è provveduto all’aggiornamento delle colture praticate sulla base dei dati forniti da AGEA.
Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale e agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi delle competenti direzioni provinciali e uffici provinciali-territorio dell'Agenzia delle Entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it.
Il ricorso avverso la variazione dei redditi può essere proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio entro centoventi giorni dalla pubblicazione del suddetto comunicato (27 aprile 2022).