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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopo la pubblicazione della Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, è stato chiamato a fornire chiarimenti sulla limitazione al doppio finanziamento dei costi sostenuti dalle imprese e finanziati dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Con la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, il MEF ha tenuto a precisare le differenze concettuali del “doppio finanziamento” e di “cumulo” delle misure agevolative. Si tratta, come indica il Ministero, di due nozioni che si riferiscono a principi distinti e non sovrapponibili.
La normativa europea prevede espressamente il divieto di rimborsare due volte il medesimo costo di un intervento facendolo gravare su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Tale principio generale, come pure quello del cumulo, si applica anche alla normativa interna.
Diverso invece è il concetto di cumulabilità, in base al quale, attraverso una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, si prevede la copertura di quote parti di un progetto o di un investimento.
Il principio della cumulabilità è previsto anche dal PNRR, in quanto espressamente indicato dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241, che recita: “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti (…) a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
Il Ministero, per chiarire ulteriormente il concetto, fornisce il seguente esempio: “se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto doppio finanziamento, di cui è fatto sempre divieto”.
Pertanto, qualora si beneficiasse di un credito d’imposta per un investimento in Tecnologie 4.0, oppure per un investimento per attività di ricerca e sviluppo, finanziato dal PNRR, laddove l’investimento dovesse risultare in parte finanziato da altre risorse pubbliche, sarà ammesso il cumulo con il credito d’imposta, fino alla concorrenza del 100% del costo dell’investimento, “esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”. Restano ovviamente salvi i limiti disposti dalla normativa nazionale ed europea vigenti, compresi quelli sugli aiuti di Stato.
Tale chiarimento, riteniamo consenta di leggere in modo meno stringente la stessa Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato i codici tributo relativi alle misure finanziate dal PNRR.