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La Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha previsto che le cartelle esattoriali notificate nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022 beneficino di un termine di pagamento esteso a centottanta giorni, senza interessi e sanzioni. La proroga accordata dalla Legge di Bilancio 2022 integra quella già concessa dal D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fiscale, per le cartelle notificate nel periodo 1° settembre - 31 dicembre 2021.
In relazione alle cartelle esattoriali notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, i contribuenti dispongono dunque di ben sei mesi per saldare il debito iscritto a ruolo, in luogo del termine ordinario di sessanta giorni dalla notifica.
Nel corso del periodo di proroga non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti mobiliari e immobiliari) o cautelari (iscrizioni di fermi o ipoteche) e non decorrono gli interessi di mora.
La proroga del termine di pagamento non esplica, tuttavia, effetti sul termine per la proposizione dell’eventuale ricorso avverso la cartella di pagamento, che resta fissato entro sessanta giorni dalla notifica.
Come noto, il D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, ha previsto una prima estensione dei termini di pagamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, prolungando l’ordinario termine di sessanta giorni a centocinquanta giorni dalla notifica della cartella.
In seguito, la Legge n. 215/2021, di conversione del Decreto Fiscale, ha modificato tale termine, prolungandolo a centottanta giorni.
La Legge di Bilancio 2022 (comma 913) ha quindi previsto che tale maggior termine di centottanta giorni sia applicabile anche alle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Il maggior termine è unicamente applicabile alle cartelle di pagamento dell’Agente della Riscossione, e non è dunque applicabile agli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, agli avvisi di addebito dell’INPS e alle ingiunzioni degli enti locali.
L’art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, prevede che gli oneri di riscossione siano dovuti dal debitore in misura pari al 3%, in caso di pagamento effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della cartella (con un ulteriore 3% a carico dell’ente creditore). In caso di pagamento effettuato oltre tale termine, gli oneri di riscossione sono dovuti nella misura del 6% (interamente a carico del debitore).
La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta su tale norma, sancendo l’eliminazione degli oneri di riscossione a partire dai ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, in relazione ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, restano dovuti gli oneri di riscossione a favore dell’Agente della Riscossione.
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che il differimento previsto per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2021 (ma riteniamo applicabile anche alle notifiche effettuate entro il 31 marzo 2022, qualora le stesse fossero già in carico all’Agente della Riscossione entro il 31/12/2021) opera anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, pertanto, in misura pari al 3% anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno dalla notifica (in questo modo, i contribuenti che beneficiano del maggior termine di centottanta giorni per il pagamento della cartella esattoriale non dovranno sostenere un maggior onere di riscossione a causa del disallineamento normativo).