Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Al fine di assicurare continuità operativa alla c.d. Nuova Sabatini, l’art. 1, comma 47, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha destinato ulteriori 900 milioni di euro alla misura di sostegno agli investimenti produttivi delle PMI. È prevista, in particolare, l’attribuzione di ulteriori 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 60 milioni di euro per l’anno 2027.
Il successivo comma 48 dell’art. 1, Legge n. 234/2021, è invece intervenuto sulle modalità di riconoscimento del contributo, ripristinandone l’erogazione in sei quote annuali, per i finanziamenti d’importo superiore a 200.000 euro. Permane la possibilità di procedere all’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
La c.d. Nuova Sabatini prevede la concessione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari aderenti alla convenzione stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ABI e Cassa depositi e prestiti, di finanziamenti alle PMI italiane per sostenere gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali (macchinari, impianti, attrezzature e hardware) e immateriali (software e tecnologie digitali). È poi previsto il riconoscimento di un contributo ministeriale, rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.
Il contributo, in particolare, è erogato alle PMI regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese o nel Registro delle Imprese di pesca (di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore finanziario e assicurativo), a fronte di un finanziamento, di importo non inferiore a 20.000 euro e di durata non superiore a cinque anni, interamente destinato a copertura degli investimenti ammissibili. Il contributo ministeriale è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
La norma istitutiva dell’agevolazione, ossia l’art. 2, comma 4, D.L. n. 69/2013, prevedeva l’erogazione del contributo, indipendentemente dall’importo del finanziamento, in più quote annuali.
In seguito, l’art. 20, comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2019, ha previsto l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (questa modalità era applicabile alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari nel periodo 1° maggio 2019 - 16 luglio 2020).
L’art. 39, comma 1, D.L. n. 76/2020, ha quindi incrementato da 100.000 a 200.000 euro la soglia massima di finanziamento che consentiva l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
L’art. 1, commi 95 e 96, Legge n. 178/2020, ha quindi previsto l’erogazione del contributo in un’unica soluzione, a prescindere dall’importo del finanziamento, per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021.
Da ultimo, l’art. 1, comma 48, Legge n. 234/2021, ha ripristinato l’erogazione del contributo ministeriale in sei quote annuali per i finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. Permane, invece, la possibilità di erogare il contributo in un’unica soluzione, per i finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro.
Tali modalità di erogazione del contributo sono applicabili alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il contributo, si ricorda, può essere chiesto a conclusione dell’investimento ammissibile, da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione (a tale fine assume rilievo la data dell’ultimo titolo di spesa riferito all’investimento o, in caso di leasing finanziario, la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni).