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La possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sulle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trova applicazione qualora l’emissione e la ricezione della fattura si verifichino in anni diversi. Per individuare il momento nel quale è possibile portare in detrazione l’imposta afferente alle fatture emesse a fine 2021, occorre dunque aver riguardo all’anno di ricevimento del documento (2021 o 2022).
L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il diritto alla detrazione dell’IVA a credito sorga nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini IVA secondo i criteri espressamente indicati dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, alla data di consegna per le cessioni di beni e alla data di pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).
A decorrere dal 1° gennaio 2017, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, il diritto alla detrazione dell’IVA a credito può essere esercitato, previa annotazione della fattura nel registro IVA acquisti, qualora ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all’anno in cui in capo all’acquirente e/o committente si sono verificati entrambi i sopraindicati requisiti e con riferimento al medesimo anno.
A seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 119/2018, è poi previsto che, entro il termine della liquidazione periodica, possa essere detratta l’IVA a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tale facoltà, tuttavia, non è applicabile alle fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente, ricevute nell’anno successivo (le c.d. fatture a cavallo d’anno). In tale ipotesi, infatti, la detrazione dell’imposta deve essere esercitata nell’anno di ricevimento del documento.
Relativamente alle fatture emesse a fine 2021, pertanto, il momento di esercizio della detrazione dell’IVA a credito è collegato alla data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente e/o committente.
Al fine di determinare il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta relativamente alle fatture emesse nel 2021, occorre distinguere in base alla data di ricevimento del documento di acquisto.
L’imposta relativa alle fatture emesse nel 2021 e ricevute dall’acquirente entro il 31 dicembre 2021 può essere detratta:
Invece, l’imposta relativa alle fatture emesse nel 2021 e ricevute dall’acquirente nel 2022 può essere detratta: