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Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) con il D.M. del 6 ottobre 2021, pubblicato in G.U. il 15 dicembre 2021, ha individuato le modalità di fruizione del credito d’imposta istituito dall’art. 26-ter del D.L. 34/2019, diretto all’acquisto di prodotti derivanti dal riciclaggio di rifiuti o rottami e per l’acquisto di compost derivante dal trattamento della frazione organica di rifiuti provenienti da raccolta differenziata.
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 10 milioni di euro.
L’articolo 2 del Decreto stabilisce che il credito d’imposta compete per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di:
Il credito d’imposta ammonta al 25% del costo di acquisto di detti beni fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto e in quelle successive fin quando non sarà esaurito. Inoltre, il credito d’imposta in commento non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR.
Il suddetto credito non è cumulabile con quello previsto dal comma 73, art. 1, della Legge 145/2018 destinato, per le annualità 2019 e 2020, a tutte le imprese che acquistavano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.
La norma istituiva prevede che possono beneficiare del credito d’imposta le imprese ed i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.
La definizione di “imprese”, essendo formulata genericamente, riteniamo debba includere tutti i soggetti che svolgono un’attività d’impresa, sia essa agricola o di natura commerciale, a prescindere dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalla natura del reddito prodotto.
La norma prosegue individuando trai i beneficiari anche i titolari di reddito da lavoro autonomo; pertanto, il riferimento appare inequivocabilmente quello dell’art. 53 del TUIR.
L’articolo 53 comprende i soggetti che svolgono l'esercizio di arti e professioni quale professione abituale, ancorché non esclusiva, senza vincolo di subordinazione. Rientrano poi in tale categoria reddituale anche altri redditi, specificatamente descritti al comma 2 dello stesso articolo 53.
Per beneficiare del credito d’imposta è necessario dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e l’impiego o la destinazione dei beni nell’esercizio dell’attività economica e professionale tramite attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nell’albo dei revisori legali, oppure da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile dell’assistenza fiscale.
I soggetti interessati possono presentare domanda per le spese sostenute nel 2020 esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile al link http://padigitale.invitalia.it dalle ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2022.
Nella domanda dovrà essere specificato l’ammontare complessivo delle spese sostenute in relazione a ciascuna categoria di beni e l’ammontare del credito d’imposta richiesto, distintamente determinato per ciascuna categoria di beni.
A pena di esclusione, la domanda in formato PAdES, firmata digitalmente, dovrà essere corredata delle suddette certificazioni:
Il credito d’imposta è riconosciuto da parte del MITE, previa verifica dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Il Ministero, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, comunica agli interessati il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.
Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono disponibili il modulo dell’istanza ed i facsimili degli schemi di attestazione dell’effettività e attinenza delle spese sostenute.