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Con la Determinazione 23 dicembre 2021, prot. n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, ha recepito nell’ordinamento nazionale le novità introdotte dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dai Regolamenti n. 2020/1197/UE e n. 2021/1704/UE in materia di elenchi riepilogativi INTRASTAT.
Le semplificazioni apportate alla disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie hanno imposto l’approvazione di nuove istruzioni di compilazione e di nuovi modelli, nonché l’aggiornamento delle specifiche tecniche e dei tracciati record degli elenchi. Tra gli elenchi riepilogativi, peraltro, è stato inserito il nuovo modello INTRA 1-sexies, ove devono essere indicate le informazioni relative all’identità ed al numero identificativo IVA attribuito al soggetto destinatario dei beni in regime di call-off stock.
Le nuove modalità di compilazione dei modelli INTRASTAT si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Di conseguenza, i modelli relativi al mese di dicembre o al quarto trimestre 2021, in scadenza il 25 gennaio 2022, continuano a dover essere compilati sulla base delle regole precedenti.
Le novità di seguito illustrate coinvolgono gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni e agli acquisti intracomunitari di beni e servizi; gli elenchi riferiti alle prestazioni di servizio intracomunitarie rese non hanno invece subito modifiche.
Da ultimo si evidenzia che tra i requisiti che legittimano l’applicazione del regime di non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie di beni, rientra ora anche la presentazione del relativo elenco riepilogativo (il modello INTRA 1-bis).
In relazione agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis) è disposta l’introduzione dell’obbligo di rilevare, a fini statistici, il dato relativo al Paese di origine delle merci.
Il Regolamento n. 2020/1197/UE prevede espressamente che le informazioni sull’origine delle merci seguano le regole doganali e, pertanto, in relazione alle merci comunitarie occorre far riferimento al Paese membro ove il bene è stato ottenuto o prodotto, oppure, qualora la produzione sia stata effettuata in più Stati membri, il Paese in cui il bene è stato sottoposto all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni extracomunitari, invece, occorre far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale.

La Determinazione 23 dicembre 2021, prot. n. 493869/RU, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha poi approvato la nuova sezione 5 del modello INTRA 1, ossia il modello INTRA 1-sexies, con la quale i fornitori italiani che operano in regime di call-off stock possono dichiarare il trasferimento dei beni all’estero presso il destinatario finale (con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Paese membro).
Il nuovo modello INTRA 1-sexies è assai semplificato, prevedendo l’indicazione delle sole informazioni relative all’identità e al codice identificativo IVA attribuito al soggetto destinatario dei beni.

In relazione agli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni è disposta l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-bis su base trimestrale. L’obbligo di presentazione mensile, inoltre, ricorre qualora l’ammontare trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni sia, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore alla nuova soglia di 350.000 euro (in precedenza, si ricorda, la soglia era fissata a 200.000 euro).
Negli elenchi riferiti agli acquisti intracomunitari di beni (modello INTRA 2-bis) non devono essere poi più rilevate le informazioni relative allo Stato e al codice IVA del fornitore, nonché all’ammontare delle operazioni in valuta.

Negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione devono essere forniti sulla base della disaggregazione di cui alle colonne A e B della tabella riportata in calce.
In particolare, gli operatori che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso d’inizio dell’attività di scambi intracomunitari che presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, devono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a due cifre (colonne A e B) della seguente tabella. Questi operatori, in buona sostanza, sono ora tenuti a indicare il codice della natura della transazione, ossia il dato che individua le motivazioni del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), indicando, oltre al dato di colonna A (colonna A), anche il dettaglio di colonna B (ad esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà e con rientro delle merci nel Paese membro iniziale, nella colonna A deve essere indicato il codice “5” e nella colonna B il codice “1”).
Gli operatori con un volume di trasferimenti pari o inferiori a 20 milioni di euro, invece, possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a una cifra (colonna A) o alla disaggregazione a due cifre (colonna B) della tabella.
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Colonna A |
Colonna B |
Codice cessioni triangolari |
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Codice |
Descrizione |
Codice |
Descrizione |
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1 |
Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario |
1 |
Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi |
A |
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2 |
Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) |
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2 |
Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria |
1 |
Restituzione di merci |
B |
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2 |
Sostituzione di merci restituite |
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3 |
Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite |
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3 |
Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario |
1 |
Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) |
C |
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2 |
Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) |
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3 |
Leasing finanziario |
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4 |
Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario |
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4 |
Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) |
1 |
Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore |
D |
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2 |
Merci che non devono ritornare Stato membro iniziale o nel Paese esportatore |
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5 |
Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) |
1 |
Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore |
E |
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2 |
Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel Paese esportatore |
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7 |
Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione) |
1 |
Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro |
F |
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2 |
Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro per sottoporre le merci al regime di esportazione |
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8 |
Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell’ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l’intero contratto |
G |
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9 |
Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici |
1 |
Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a ventiquattro mesi |
H |
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9 |
Altro |
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È poi introdotta una semplificazione in materia di rilevazione statistica per le spedizioni e gli arrivi di valore inferiore a 1.000 euro. Per questi trasferimenti, in particolare, non è più richiesta l’indicazione della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice univoco “99500000”.
In relazione agli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di servizi è disposta l’abrogazione dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA 2-quater su base trimestrale.
Negli elenchi riferiti agli acquisti intracomunitari di servizi, inoltre, non devono essere più rilevate le informazioni relative al codice IVA del fornitore, all’ammontare delle operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alla modalità di incasso e al Paese di pagamento.
Si ricorda che negli elenchi riepilogativi riferiti alle prestazioni di servizio devono essere indicati i soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, ossia le prestazioni di servizio territorialmente rilevanti, ai fini IVA, in Italia (Paese di stabilimento del committente soggetto passivo).

In conclusione, si ricorda che per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica delle compravendite di beni con San Marino, per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2021 non ricorre più l’obbligo di presentazione dei modelli riferiti alle cessioni di beni (l’obbligo di fatturazione elettronica, invece, decorre dal 1° luglio 2022).