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Come noto, con il Decreto Antifrode (D.L. n. 157/2021) si è voluto enfatizzare il controllo sui contribuenti che, con intento fraudolento, cercavano di sfruttare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito nell’ambito dei cosiddetti bonus casa.
A tal fine il Legislatore ha generalizzato l’obbligo di richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità dei costi a coloro che intendevano procedere con l’esercizio dell’opzione, determinando, di fatto, un argine al diffondersi di comportamenti illeciti.
In sede di approvazione della Manovra Finanziaria, tuttavia, si è voluto alleggerire tale tipo di procedura, consentendo lo svincolo dai suddetti obblighi a determinate opere edilizie.
Pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravi per i lavori di modesta entità, il comma 29 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), prevede che resteranno escluse dal duplice obbligo:
“le opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Alla luce di quanto sopra, ricorrendo, alternativamente, uno dei due requisiti richiesti (edilizia libera e interventi di importo complessivo fino a 10.000 euro), dal 1° gennaio 2022 per procedere all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito non saranno più richiesti il visto di conformità e l’attestazione della congruità dei costi.
Resta escluso da tale privilegio l’eventuale intervento per il quale viene applicata la disciplina del bonus facciate.
I lavori in edilizia libera sono numerosissimi e per capire in cosa consistono è necessario consultare il glossario approvato con il Decreto MIT del 2 marzo 2018 che contiene l’elenco delle principali opere realizzabili senza titolo abilitativo, ossia CILA, SCIA o permesso di costruire, nel rispetto delle regole comunali e nel rispetto delle normative di settore.
Soffermandoci sui lavori rientranti nei bonus casa per i quali, dal 1° gennaio 2022, non saranno necessari il visto di conformità e l’asseverazione di congruità, riportiamo di seguito un elenco delle opere maggiormente ricorrenti.
Le principali sono quelle che rientrano nell’ambito della manutenzione ordinaria, definita come il complesso delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti:
Tra i lavori di edilizia libera, inoltre, troviamo:
A ben vedere un’apertura di tale importanza renderà possibile a una grande parte dei contribuenti di accedere ai benefici dello sconto in fattura o della cessione del credito per lavori di vario genere, considerato anche l’ulteriore alternativa possibilità che gli interventi realizzati non superino nel loro complesso la soglia dei 10.000 euro.