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Come noto, l’art. 1, commi da 1079 a 1083, Legge n. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha previsto l’introduzione di nuovi strumenti di contrasto alle frodi IVA realizzate con l’utilizzo delle lettere di intento.
È stata, in particolare, prevista l’effettuazione di specifiche analisi di rischio e di controllo finalizzate a inibire il rilascio e a invalidare le dichiarazioni d’intento emesse da falsi esportatori abituali, nonché a precludere l’emissione delle fatture elettroniche recanti il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, qualora riportanti il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata dall’Amministrazione Finanziaria.
Con il Provvedimento 28 ottobre 2021, prot. n. 293390, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative del nuovo presidio antifrode, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il Provvedimento prevede, in particolare, che i soggetti passivi che intendono effettuare acquisti non imponibili a sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le relative dichiarazioni d’intento, siano sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, al fine di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. n. 746/1983.
Tali attività di analisi e di controllo sono effettuate sulla base di specifici criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d’intento illegittimamente emesse sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico posto in capo al fornitore del “pretendente” esportatore abituale.
Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate trasmette al soggetto emittente (l’esportatore abituale) una comunicazione riportante il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
Le irregolarità emerse a seguito di tali attività di analisi e controllo comportano, inoltre, l’inibizione alla trasmissione di altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
L’esportatore abituale può tuttavia presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la documentazione utile ad attestare il possesso dello status di esportatore abituale, ai fini della rimozione del blocco sulle lettere d’intento già rilasciate.
Come sopra anticipato, il fornitore dell’esportatore abituale che non supera i controlli previsti dal Provvedimento 28 ottobre 2021, prot. n. 293390, non può emettere fattura senza IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, qualora all’esportatore abituale sia inibito il rilascio di nuove lettere d’intento, il fornitore non può procedere all’emissione di nuove fatture senza addebito d’imposta, poiché l’Agenzia delle Entrate non gli mette a disposizione le relative lettere d’intento nel suo Cassetto fiscale.
Qualora la dichiarazione di intento sia invalidata successivamente alla sua trasmissione nel Cassetto fiscale del fornitore, è invece previsto che il Sistema di Interscambio scarti la relativa fattura (riportante il numero di protocollo della lettera d’intento invalidata).
In tali due fattispecie, il fornitore è dunque impossibilitato all’emissione della fattura senza addebito d’imposta e, pertanto, è comunque costretto all’emissione di un documento gravato da IVA.
Quando, invece, la lettera d’intento è invalidata successivamente all’emissione della fattura, il fornitore è tenuto a regolarizzare l’operazione a posteriori, emettendo una fattura assoggettata a IVA. Restano, tuttavia, da comprendere i termini entro i quali il fornitore dell’esportatore abituale sia tenuto a regolarizzare la fattura emessa sulla scorta della lettera d’intento invalidata successivamente al suo recapito nel Cassetto fiscale del fornitore.