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A sorpresa, la Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, non ha prorogato la possibilità di rivalutare i terreni e le partecipazioni detenute da società non quotate. Pertanto, salvo possibili interventi futuri, magari in sede di conversione del D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, nel 2022 non è prevista l’opportunità di rideterminare il costo di acquisto di terreni e partecipazioni non quotate al fine di abbattere le plusvalenze da cessione.
Nel corso del periodo d’imposta 2021, invece, l’art. 1, commi 1122 e 1123, Legge n. 178/2021, c.d. Legge di Bilancio 2021, ha previsto la possibilità di rivalutare il costo di acquisto dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021. In seguito, l’art. 14, comma 4-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla Legge n. 106/2021, ha posticipato al 15 novembre 2021 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione del prezzo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 non in regime d’impresa, nonché per l’asseverazione della relativa perizia di stima.
I contribuenti che non hanno inteso fruire di una tra le tante possibilità di rivalutazione offerte negli ultimi anni dovranno quindi determinare le plusvalenze o minusvalenze da cessione secondo le regole ordinarie, ossia sulla base della differenza tra il corrispettivo di vendita ed il prezzo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.
Relativamente ai terreni agricoli, si ricorda, è previsto che dopo il decorso di cinque anni dall’acquisto la plusvalenza conseguita non sia più imponibile (in relazione ai terreni ricevuti per successione, invece, è previsto che la plusvalenza non sia mai tassabile). Per i terreni edificabili, o oggetto di lottizzazione, le plusvalenze generate dalla loro cessione sono sempre imponibili, indipendentemente dal periodo trascorso dal loro acquisto o dal fatto che siano pervenute per successione o donazione.
La plusvalenza che emerge dalla cessione di partecipazioni, data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, è assoggettata all’imposta sostitutiva del 26%. Il costo fiscale della partecipazione deve tenere conto di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione con esclusione degli interessi passivi, inoltre occorre tener conto anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché delle rinunce ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci.