Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 68-quater, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis, riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei birrifici di cui all’art. 2, comma 4-bis, Legge n. 1354/1962, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata oppure nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all’art. 8, comma 2, D.M. 4 giugno 2019. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Con la Nota n. 449821/RU del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carica nei registri sulla base delle dichiarazioni riepilogative relative all’anno 2020, presentate dagli esercenti in ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 8, comma 2, D.M. 4 giugno 2019.
Con il D.M. 23 dicembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito i criteri e le modalità attuative del contributo a fondo perduto.
Da ultimo, con il D.M. 12 gennaio 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in esame, da trasmettere, a mezzo PEC, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., a decorrere dalle ore 12:00 del 20 gennaio e fino alle ore 12:00 del 18 febbraio 2022. L’istanza deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa.
I soggetti beneficiari sono tenuti a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Decreto (allegato n. 2) e pubblicata nella sezione del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico dedicata all’agevolazione.
L’istanza si intende perfezionata solo a seguito dell’assolvimento dell’adempimento relativo all’imposta di bollo, opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli.
La concessione del contributo resta tuttavia subordinata all’approvazione dell’agevolazione da parte della Commissione Europea.