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L’art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha disposto la proroga del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019, riconosciuto sulle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e altre attività innovative.
Il credito d’imposta è attribuito alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti nelle attività agevolabili.
Dal beneficio sono tuttavia espressamente escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
La Legge di Bilancio 2022, in particolare, ha disposto la proroga dell’agevolazione:
La misura del credito spettante è differenziata in base alla tipologia dell’attività agevolabile e al periodo di effettuazione degli investimenti.
In relazione agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico) è previsto che il credito d’imposta sia prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2031.
Nel periodo d’imposta 2022 il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi). Nei periodi d’imposta successivi, invece, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui.
In relazione agli investimenti in innovazione tecnologica, ossia nelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, è previsto che il credito d’imposta sia prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui. Nei periodi d’imposta 2024 e 2025, invece, il credito d’imposta spetta in misura pari al 5%, nel limite di 2 milioni di euro annui.
In relazione agli investimenti in design e ideazione estetica, ossia nelle attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, è previsto che il credito d’imposta sia prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui. Nei periodi d’imposta 2024 e 2025, invece, il credito d’imposta spetta in misura pari al 5%, entro il limite massimo di 2 milioni di euro annui.
In relazione agli investimenti nelle attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, è previsto che il credito d’imposta sia prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
Nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui. Nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, invece, il credito d’imposta spetta in misura pari al 10%, entro il limite massimo di 4 milioni di euro. Infine, nei periodi d’imposta 2024 e 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5%, nel limite massimo di 4 milioni di euro annui.
Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24, codice tributo "6857", per il pagamento di imposte e contributi; la delega, si ricorda, deve essere presentata attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa, infatti, devono risultare da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
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Attività agevolabili |
Periodo di effettuazione degli investimenti |
Misura del credito d’imposta |
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Ricerca e sviluppo |
Fino al 31 dicembre 2022 |
20% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 4 milioni di euro |
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Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2031 |
10% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 5 milioni di euro |
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Innovazione tecnologica |
Fino al 31 dicembre 2023 |
10% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 2 milioni di euro |
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 |
5% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 2 milioni di euro |
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Design e ideazione estetica |
Fino al 31 dicembre 2023 |
10% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 2 milioni di euro |
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 |
5% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 2 milioni di euro |
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Altre attività innovative |
Fino al 31 dicembre 2022 |
15% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 2 milioni di euro |
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Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 |
10% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 4 milioni di euro |
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Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 |
5% della base di calcolo entro il limite massimo annuo di 4 milioni di euro |
La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo ricevuti in relazione alle stesse spese ammissibili.