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La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante novità per il settore agricolo in merito all’obbligo del rispetto della prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati da terzi.
Il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio, anche se potrà essere applicata solo al rispetto di determinate condizioni.
L’articolo 1, comma 988, prevede il mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo a favore dei soggetti che, a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 c.c.
La deroga opera solo in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria.
Gli imprenditori agricoli possono quindi acquistare prodotti da terzi, ma la norma richiede che gli stessi si approvvigionino, prevalentemente da altri imprenditori agricoli, solo di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano.
L’introduzione di tale norma rappresenta un’ancora di salvezza che tutela dalla perdita della qualifica di imprenditore agricolo ai fini civilistici per tutti coloro che, per cause di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, non rispettano il requisito della prevalenza.
La perdita di tale qualifica porterebbe a conseguenze di non poco conto, quali:
Gli imprenditori agricoli, così come stabilito dall’art. 2135 del Codice Civile, possono svolgere le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, utilizzando anche prodotti acquistati da terzi, a condizione che questi ultimi non siano prevalenti rispetto ai prodotti provenienti dal proprio fondo, bosco o allevamento.
Si ricorda che al fine di verificare il rispetto della condizione di prevalenza, così come chiarito dalla Circolare 44/E/2004 dell’Agenzia delle Entrate, è possibile adottare due criteri:
Per approfondire tale argomento si rimanda alla lettura dell’articolo “La previsione dell’impossibilità per l’imprenditore agricolo di rispettare la prevalenza nella Legge di Bilancio 2022”, di Annibale Dodero, esperto di diritto tributario - Rivista n° 1 gennaio 2022.