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Il “supersismabonus acquisti” applica la percentuale maggiorata del 110% all’ordinario “sismabonus acquisti” che è un provvedimento previsto dall’articolo 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013.
Nella sua forma standard, il sismabonus acquisti prevede una detrazione d’imposta che può variare dal 75% all’85% (a seconda del livello di sicurezza dell’immobile) sull’acquisto di immobili ceduti da imprese edili previamente demoliti e ricostruiti con lo scopo di ridurne il rischio sismico.
È previsto che la stipula del rogito e dei relativi pagamenti devono avvenire entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e, comunque, durante il periodo agevolato individuato per il supersismabonus.
La demolizione può riguardare sia condomìni che unità unifamiliari e la ricostruzione potrà avere quale risultato finale sia condomìni che edifici singoli.
Il problema sorge dalla lettura della norma di proroga al 31 dicembre 2022 del superbonus, che fa esplicito riferimento alle persone fisiche, ai proprietari unici di palazzine costituite da due a quattro unità, ai condomìni e alle ONLUS.
Risulta evidente, dunque, che in tale elenco non sono comprese le imprese di costruzioni che, di fatto, effettuando gli interventi di demolizione e ricostruzione attivano il meccanismo del “supersismabonus acquisti”.
Stanti le premesse di cui sopra, chi volesse acquisire un immobile usufruendo della maxidetrazione prevista dalla procedura del “supersismabonus acquisti”, dovrebbe chiudere il rogito notarile ed i corrispondenti pagamenti entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque entro il 30 giugno 2022 (termine del periodo agevolato non toccato dalla proroga); diversamente, in caso di mancato rispetto dei termini temporali, il soggetto rientrerebbe nella proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 che comprende anche le operazioni ordinarie del sismabonus acquisti con detrazione ridotta al 75% o all’85%.
Per quanto incoerenti possano apparire queste considerazioni, prudenzialmente ci sentiamo di suggerire di attenersi a tali tempistiche in quanto, in mancanza di un’interpretazione differente da parte dell’Agenzia delle Entrate, attualmente si rischia di incorrere in spiacevoli conseguenze di carattere economico.
In conclusione, tuttavia, vogliamo segnalare alcuni dubbi che ci inducono a sperare in un prossimo intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria che risolva tale incongruenza.
Prima della Legge di Bilancio 2022, il sismabonus acquisti ordinario (75-85%) era possibile fruirlo al 110% dal 1° luglio 2020, grazie al comma 9 dell’articolo 119, del D.L. n. 34/2020, che si riferiva agli interventi effettuati dalle persone fisiche.
Pertanto, relativamente al sismabonus acquisti, quando si parla di intervento effettuato si intende spesa sostenuta e la conferma deriva dal fatto che, dal 1° luglio 2020, il 110% era ammesso anche per il sismabonus acquisti, nonostante tra i soggetti agevolati si parlasse solo di persone fisiche che effettuavano gli interventi e non di quelle che acquistavano gli appartamenti dalle imprese.
Ciò che ci auguriamo è che l’Amministrazione Finanziaria possa ritornare sui suoi passi, fornendo un’interpretazione coerente con quella adottata nel passato, allineando le tempistiche di scadenza di operazioni similari nella sostanza.