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La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) si occupa anche di garantire il mantenimento delle attività economiche all’interno del nostro territorio, disincentivando la delocalizzazione con provvedimenti studiati appositamente per favorire tale proposito.
In un tale contesto, si colloca il comma 237 dell’articolo 1 della Legge n. 234/2021 che dispone espressamente che:
“in caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.
La disposizione di cui sopra è oggettivamente incentivante in quanto la cessione d’azienda, esclusa per proprie caratteristiche dall’ambito di applicazione dell’IVA (articolo 2, comma 3 lettera b) del D.P.R. 633/1972), sconta normalmente l’imposta di registro in misura proporzionale ed in base all’articolo 23 del D.P.R. 131/1986, il criterio da applicare è il seguente:
Pertanto, con riferimento agli immobili strumentali “per natura”, laddove risulti individuato il corrispettivo, l’imposta di registro ordinariamente da applicare sul trasferimento risulterebbe pari al 9% (articolo 1 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) oltre alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro cadauna.
Ora, diversamente, al ricorrere del rispetto delle condizioni richieste dalla norma (continuità nell’attività aziendale e mantenimento degli assetti occupazionali), con il pagamento di 600 euro gli immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, potranno essere oggetto della cessione d’azienda o del ramo d’azienda.
È prevista, tuttavia, una norma di decadenza per il beneficio di cui trattasi qualora si realizzi la cessazione dell’attività o il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili oggetto del trasferimento prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto.
Ricorrendo tali fattispecie, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Per ultimo, precisiamo che permane il dubbio sul fatto che una tale disposizione abbia valenza generale o risulti limitata all’attuazione dei propositi legislativi che tendono a disincentivare le delocalizzazioni e, per tale motivo, considerata anche la rilevanza economico strategica del dispositivo, sarebbe quanto mai utile una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria.