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L’art. 18, D.L. n. 124/2019, ha disposto una progressiva riduzione della soglia di trasferimento del denaro contante, prevedendo, da ultimo, la riduzione della soglia da 3.000 a 2.000 euro con effetto dal 1° luglio 2020 e, successivamente, un’ulteriore riduzione della soglia a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.
L’art. 5-quater, D.L. n. 146/2021, ha tuttavia previsto che la riduzione della soglia per il trasferimento del denaro contante non sia applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (l’attività dei c.d. cambiavalute), per la quale resta quindi confermata la precedente soglia di 3.000 euro. Resta, inoltre, confermata la deroga accordata ai turisti stranieri, i quali, al ricorrere di talune condizioni, possono effettuare acquisti in contanti entro la soglia di 15.000 euro.
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Periodo di riferimento |
Soglia trasferimento contante |
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Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 |
3.000 euro |
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Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 |
2.000 euro |
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Dal 1° gennaio 2022 |
1.000 euro |
A partire dal 1° gennaio 2022 è dunque vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera d’importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, ovvero tra entità giuridiche distinte. Il divieto di trasferimento, peraltro, interessa sia le persone fisiche che giuridiche.
La previsione in esame opera in relazione ai trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi e, pertanto, trova applicazione, ad esempio, per i trasferimenti effettuati tra due società, tra il socio e la sua società, tra società controllata e società controllante, tra il legale rappresentante e il socio o tra due società aventi lo stesso amministratore.
Invece, non configurano trasferimenti tra soggetti diversi e, pertanto, non soggiacciono alle limitazioni in esame, i versamenti e i prelievi sul proprio conto corrente superiori alla soglia di legge, come pure i trasferimenti di denaro tra l’imprenditore individuale e la sua ditta.
Il divieto di utilizzare importi pari o superiori alla nuova soglia trova applicazione anche quando il trasferimento è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ossia, con trasferimenti di denaro singolarmente inferiori alla soglia effettuati in momenti diversi ma in un circoscritto ambito temporale).
Tale previsione non è tuttavia applicabile ai pagamenti collegati a contratti di somministrazione, ai pagamenti frazionati che derivano da un preventivo accordo negoziale tra le parti e ai pagamenti cumulativi di operazioni tra loro autonome e distinte; in questi casi resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di valutare se la suddivisione dei pagamenti è determinata dalla natura del contratto o dall’effettiva e concreta attuazione dell’accordo tra le parti (come in caso di pagamento rateale) o se, invece, possa considerarsi artificiosa.
I trasferimenti di contanti sopra soglia devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
In relazione agli assegni si evidenzia che i moduli di assegni bancari e postali, ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo a seguito della presentazione di un’apposita richiesta scritta, corrispondendo 1,50 euro a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo di assegno. In ogni caso, gli assegni e i vaglia trasferibili possono essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro.
I soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio (tra i quali rientrano, ad esempio, i commercialisti, gli esperti contabili e le società di servizi in ambito contabile e tributario) devono comunicare, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, le infrazioni circa l’uso del denaro contante riscontrate. Tale comunicazione è richiesta anche ai componenti del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione.
Alla riduzione del limite alla circolazione del contante si accompagna la rimodulazione della sanzione minima prevista in caso di violazioni. In particolare, alle violazioni della disciplina in esame commesse a partire dal 1° gennaio 2022 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro di cui all’art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 (da 5.000 euro a 150.000 euro per importi superiori a 250.000 euro).
La violazione può essere definita mediante l’istituto dell’oblazione di cui all’art. 16, Legge n. 689/1981, con il pagamento di una somma in misura ridotta pari ad 1/3 del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione.