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L’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022”, accorda l’esclusione da IRAP, con effetto dal periodo d’imposta 2022, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, ossia, in buona sostanza, agli imprenditori e ai professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.
La novella normativa trova applicazione a favore degli imprenditori e dei professionisti tenuti al versamento dell’imposta regionale poiché dotati di un’autonoma organizzazione (i soggetti che ne sono privi, infatti, sono già esclusi dall’imposizione) e si aggiunge all’esonero già accordato a favore dei contribuenti forfettari e a quelli in regime di vantaggio (i c.d. contribuenti “minimi”).
Restano, invece, assoggettati a IRAP gli altri soggetti passivi del tributo, quali:
In mancanza di specifiche previsioni legislative, continuano a scontare l’IRAP anche gli studi associati e le associazioni professionali (sulla scorta dell’orientamento recentemente assunto dalla Corte di Cassazione).
L’esclusione dall’imposta regionale opera con effetto dal 1° gennaio 2022 e, pertanto, gli imprenditori e i lavoratori autonomi non più sottoposti all’imposta dal 2022 restano ancora tenuti a presentare la dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021, entro il 30 novembre 2022, e a versare il saldo IRAP relativo al 2021 entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,40%). Non ricorre, invece, l’obbligo di versamento degli acconti IRAP relativi al 2022.
In considerazione dell’espressa decorrenza sancita dall’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, la norma in esame non riveste valenza interpretativa e, pertanto, non esplica effetti, a favore del contribuente, sui contenziosi in corso (anche se costituisce un elemento di valutazione che è opportuno sottoporre ai giudici tributari).
La cancellazione dell’imposta regionale accordata a imprenditori individuali e professionisti investe anche gli agricoltori persone fisiche che, pur se già esonerati dal versamento del tributo in relazione alle attività comprese nel reddito agrario, beneficiano ora dell’esonero anche per le altre attività connesse.
A partire dal periodo d’imposta 2022, pertanto, gli agricoltori persone fisiche beneficiano dell’esclusione da IRAP anche in relazione alle attività connesse escluse dall’applicazione dell’art. 32, TUIR, tra le quali rientrano, ad esempio, agriturismi, allevamenti eccedentari, produzione di energia elettrica oltre franchigia, ecc.
La soggettività passiva IRAP resta, invece, confermata per i soggetti diversi dalle persone fisiche e solo in relazione alle attività non potenzialmente rientranti nel reddito agrario.
L’intervento normativo in esame si aggiunge alle modifiche a suo tempo apportate dalla Legge n. 208/2015, c.d. “Legge di Bilancio 2016” che, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, ha soppresso l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività agricole potenzialmente rientranti nel reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR (anche nel caso di determinazione del reddito secondo le regole ordinarie).