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La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), stabilisce una proroga, generalizzata ed indistinta, fino al 31 dicembre 2025, della misura piena (110%) della detrazione d’imposta riferita agli interventi eseguiti nelle aree colpite dagli eventi sismici, verificatisi dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Per tali tipologie di interventi, pertanto, non troverà applicazione il disposto normativo che prevede, per gli anni a venire (2024-2025) il cosiddetto “decalage” (70% e 65%).
Con il nuovo comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), infatti, “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%”.
In particolare gli interventi per i quali spetta la maxi detrazione piena per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 riguardano:
Come noto, il provvedimento che tratta del superbonus con riferimento ai territori colpiti da eventi sismici, prende in considerazione due diverse tipologie di agevolazione: quella riguardante l’applicazione della maxi detrazione per la sola quota eccedente il contributo di ricostruzione (commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020) e quella riferita alla maggiorazione del 50% dei limiti di spesa per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma in caso di totale rinuncia dei contributi erogati per la ricostruzione (comma 4-ter dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020).
Alcuni interpreti della materia si stanno chiedendo se la proroga al 2025 di cui trattasi possa riguardare solamente una delle due tipologie di interventi agevolati, circoscrivendo la volontà dell’estensore della Legge di Bilancio 2022 alle sole unità immobiliari inagibili per le quali sarebbe stato possibile fruire del cosiddetto contributo di ricostruzione.
A ben vedere il richiamo ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, fa propendere per una più estensiva interpretazione della volontà del Legislatore che lascia al contribuente la possibilità di fruire della proroga piena sino al 2025 per tutti gli immobili che sono presenti nei Comuni terremotati a prescindere dalla scelta economica effettuata disciplinata dai diversi commi dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 più sopra citati.