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Il limite di non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti torna ad essere di 258,23 euro dal 2022.
In generale, l’art. 51 del TUIR prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). I beni e servizi forniti al dipendente diversi dalle somme in denaro vengono individuati con il termine fringe benefit dalla prassi dell’Amministrazione Finanziaria.
Il terzo comma dell’articolo in commento prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Sostanzialmente, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta.
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, era stato pubblicato il D.L. 104/2020 (c.d. D.L. “Agosto”) che, con l’art. 112, era intervenuto su tale disposizione, prevedendo che, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR fosse elevato a 516,46 euro.
La misura è stata poi confermata e prorogata anche per l’anno 2021, infatti, il successivo D.L. 41/2021, con l’art. 6-quinquies, è intervenuto sull’art. 112 comma 1 del D.L. 104/2020, sostituendo le parole “Limitatamente al periodo d’imposta 2020” con le parole “Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021”.
Considerando che, ad oggi, non sono intervenute ulteriori disposizioni in merito, il raddoppio della soglia di non imponibilità riguarda quindi solo il 2020 e il 2021, tornando dal 2022 alla misura “originaria” di 258,23 euro.
Con la Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sull’ammontare e sui limiti, precisando che: