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A distanza di dieci anni dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 62 del D.L n. 1 del 2012, il Legislatore, con il D.Lgs. n. 198/2021, è intervenuto nuovamente a disciplinare le pratiche sleali nella filiera agroalimentare.
La disciplina recepita nel nostro Paese in attuazione della Direttiva 633/2021 è entrata in vigore lo scorso 15/12/2021 e ha espressamente abrogato e superato l’art. 62 che, da tale data, non potrà più trovare applicazione.
La nuova normativa è entrata in vigore il 15/12/2021: quindi, i contratti stipulati a decorrere da tale data dovranno essere assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 198/2021 e non più alle regole dell’art. 62.
Per i contratti in corso al 15/12/2021 è stato previsto un periodo transitorio; infatti, il loro adeguamento alla nuova normativa dovrà essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore della norma.
La nuova disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
Cosa si intende per:
Indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti: la norma trova sempre applicazione a prescindere dal volume d’affari dei soggetti contraenti.
Sono invece escluse dalla disciplina in commento:
A differenza di quanto avveniva per l’art. 62, la norma in esame trova applicazione anche in caso di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari intervenute fra imprenditori agricoli.
Il contratto deve obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:
Si potranno verificare due ipotesi:

L’obbligo della forma scritta dei contratti, se disatteso, può comportare sanzioni sia per il fornitore che per l’acquirente.
Il Decreto definisce norme imperative gli art. 3: “Principi e elementi essenziali del contratto”, 4: “Pratiche commerciali sleali vietate”, 5: “Altre pratiche commerciali sleali”, 7: “Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari”.
Ciò significa che le citate disposizioni:
L’ICQRF, in occasione dell’incontro del 27 gennaio 2022, ha precisato che i controlli dovranno tenere conto degli effettivi comportamenti delle parti che non si dovranno distaccare da quanto contrattualmente pattuito.
Non è stato chiarito se la mancanza della forma scritta determini la nullità del contratto. A nostro parere la risposta a questo interrogativo non può che essere negativa, poiché per tale violazione è stato previsto uno specifico regime sanzionatorio (art. 10, comma 1).
È stato chiarito che l’accettazione del contratto (da inviarsi comunque in forma scritta) può essere confermata anche tramite fatti concludenti (effettiva esecuzione dell’ordine da parte del fornitore, accettazione e pagamento della merce da parte dell’acquirente) ancorché non sia stata restituita la copia del contratto firmata per accettazione. Questo permetterebbe di provare che l’altra parte contrattuale a cui è stato inviato il contratto scritto l’abbia accettato per il tramite di una comunicazione, preferibilmente inviata a mezzo PEC, che abbia la stessa validità della formale sottoscrizione dell’atto.
Questo aspetto in molti ambiti commerciali, caratterizzati da numerose e repentine contrattazioni ed ordinativi deve poter consentire di adempiere all’obbligo della forma scritta del contratto tramite l’invio di una comunicazione contenente gli elementi essenziali del contratto (preferibilmente a mezzo PEC).
Il Legislatore disciplina due modalità di fornitura (consegna singola e consegna periodica) e due tipologie di prodotti (prodotti deperibili e prodotti non deperibili).
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Modalità di consegna |
Tipologia di prodotto agricolo o alimentare |
Termine ultimo per il pagamento per non incorrere in sanzioni |
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Contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica |
Prodotti deperibili |
Entro trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure entro trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. In ogni caso il periodo di consegna non può essere superiore ad un mese. |
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Prodotti non deperibili |
Entro sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate oppure entro sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva. In ogni caso il periodo di consegna non può essere superiore ad un mese. |
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Contratto di cessione con consegna pattuita su base NON periodica |
Prodotti deperibili |
Entro trenta giorni dalla data di consegna oppure entro trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva. |
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Prodotti non deperibili |
Entro 60 giorni dalla data di consegna oppure entro sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva. |
Nell’incontro del 27 gennaio 2022 è stato evidenziato come il multiforme mercato dei prodotti agricoli comprende situazioni che possono anche prevedere un periodo di monitoraggio molto lungo. Si pensi ad esempio al settore vivaistico, qualora la cessione delle piante sia subordinata all’effettivo attecchimento delle stesse. In tal caso, i serrati termini di pagamento previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. 198/2021 devono prevedere anche il possibile successivo ristorno per i mancati attecchimenti.
Qualora il prezzo non sia stato definito prima della consegna, è stata ritenuta plausibile l’ipotesi che la data da cui dovranno decorrere i 30 o 60 giorni per il pagamento del corrispettivo sia la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente, salvo che in un periodo precedente, intercorrente tra la consegna della merce (o ultima consegna periodica pattuita) e la ricezione della fattura, le parti non abbiano già definito il prezzo (ad esempio sulla base dell’avvenuta pubblicazione dei listini mercuriali relativi a quella specifica categoria di prodotto).
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Pratica commerciale vietata |
Descrizione |
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Annullamento degli ordini dei prodotti deperibili |
Gli acquirenti non possono annullare gli ordini di prodotti deperibili con un preavviso inferiore ai trenta giorni (fatta eccezione per alcuni settori stabiliti a livello nazionale). |
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Modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura |
Non possono essere attuate, dagli acquirenti o dai fornitori, modifiche unilaterali degli accordi di fornitura riguardo: luogo, tempi, volume della fornitura, volume della consegna, norme di qualità, termini di pagamento e prestazioni di servizi. |
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Pagamenti non connessi alla vendita |
L'acquirente non può richiedere al fornitore pagamenti non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari |
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Pagamenti per il deterioramento e la perdita di prodotti dopo la vendita |
L'acquirente non può esigere pagamenti per la perdita od il deterioramento delle forniture dei prodotti agricoli ed alimentari, avvenute dopo la vendita, non causate da negligenza del fornitore. |
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Rifiuto di concedere un contratto scritto |
L'acquirente non può rifiutarsi di confermare per iscritto le condizioni di accordo di una fornitura, a meno che non si tratti di una fornitura tra un socio ed un'organizzazione produttori il cui statuto non preveda effetti analoghi alle disposizioni dell'accordo di fornitura. |
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Abuso di informazioni confidenziali |
L'acquirente non può acquisire, utilizzare o divulgare illecitamente segreti commerciali del fornitore (Direttiva UE 2016/943). |
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Ritorsioni commerciali |
L'acquirente non può mettere in atto o minacciare ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore. |
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Risarcimento costo esaminazione reclami |
L'acquirente non può richiedere risarcimenti legati al costo sostenuto per l'esaminazione dei reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti, a meno che non risultino negligenze o colpe da parte del fornitore. |
I termini relativi ai pagamenti nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica possono essere derogati
Il comma 4 dell’articolo 4 elenca una serie di pratiche che vengono considerate sleali, a meno che non siano state precedentemente concordate per iscritto in termini chiari ed univoci.
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Pratica commerciale vietata salvo specifico accordo |
Descrizione |
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Restituzione della produzione invenduta |
L'acquirente non può restituire prodotti agricoli invenduti senza corrispondere alcun pagamento o senza corrispondere alcun pagamento per lo smaltimento, a meno che tale pratica non sia stata precedentemente concordata in modo chiaro ed univoco nell'accordo di fornitura o in accordi successivi. |
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Imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita |
L'acquirente, a meno che non sia stato precedentemente concordato, non può richiedere al fornitore di farsi carico delle spese per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti agricoli e alimentari e per la messa a disposizione sul mercato. |
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Attribuzione degli sconti |
L'acquirente non può richiedere al fornitore di farsi carico degli sconti sui prodotti agricoli venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che non sia stato preventivamente ed univocamente concordato da entrambe le parti. |
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Attribuzione di costi pubblicitari |
L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti venduti. |
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Attribuzione di costi del marketing |
L'acquirente non può chiedere al fornitore di farsi carico dei costi del marketing, effettuato dall'acquirente, dei prodotti venduti. |
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Pagamento del personale incaricato |
L'acquirente non può richiedere al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore a meno che non sia stato preventivamente ed univocamente stabilito negli accordi. |
Qualora l’acquirente richieda il pagamento di somme per i suddetti casi dovrà fornire, su richiesta del fornitore, una stima scritta dei pagamenti unitari o complessivi.
L’articolo 5 elenca altre pratiche commerciali sleali vietate che si collocano al di là del livello minimo garantito dall’Unione e che, anche in questo caso, devono essere vietate.
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Pratica commerciale vietata |
Descrizione |
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Acquisto tramite gare e aste a doppio ribasso |
Non si può procedere all’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso gare e aste elettroniche a doppio ribasso. |
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Condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore |
Non possono essere imposte condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione. |
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Omissione delle condizioni richieste nelle relazioni contrattuali |
È vietata l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste nelle Relazioni Contrattuali riportate dall’articolo 168, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. |
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Imposizione di condizioni contrattuali gravose |
Non possono essere imposte, né in modo diretto né indiretto, condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per una delle parti. |
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Condizioni diverse per stesse prestazioni |
È considerata sleale e vietata l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti. |
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Subordinazione di relazioni commerciali a contraenti non coinvolti con l’oggetto |
Non può essere subordinata la conclusione, l’esecuzione dei contratti, la continuità e la regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre. |
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Conseguimento di indebite prestazioni unilaterali |
È vietato il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali. |
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Adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale |
Non è ammessa l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale che risulti sleale, anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. |
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Imposizione di servizi e prestazioni accessorie |
Non è possibile l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto. |
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Applicazione di mora al creditore |
Non è considerata leale l’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti. |
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Clausola che imponga al fornitore un termine minimo prima di poter emettere la fattura |
Non possono essere previste nel contratto clausole che obbligatoriamente impongano al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Questo ad esclusione del caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese. |
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Trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico |
È vietata l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte. |
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Imposizione del fornitore all’acquirente |
a. di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente; |
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b. di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti; |
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c. dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento; |
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d. di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale. |
L’articolo 7 tratta nello specifico la materia delle vendite sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, ammettendone la liceità solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure, nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. In assenza di tale accordo, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo risultante dalle fatture di acquisto, oppure dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati dall'ISMEA, ovvero dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
La norma vieta in ogni caso di imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non imputabili a negligenza del fornitore medesimo.
L’impianto sanzionatorio è particolarmente gravoso e, anche se in via generale vede nell’acquirente la “parte contrattuale forte” sanzionabile, in alcuni casi può interessare anche il fornitore.
Riepiloghiamo di seguito le principali sanzioni previste all’articolo 9 del Decreto.
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Pratica sleale |
Sanzione % |
Sanzione minima edittale |
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Art. 3, c. 2 - Forma del contratto Art. 4, c.1, lett. g) - Rifiuto di una delle parti della conferma scritta delle condizioni |
Fino al 5% del fatturato A.P. |
2.000 euro |
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Art. 3, c. 4 - Durata del contratto |
Fino al 3,5% del fatturato A.P. |
10.000 euro |
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Art. 4, c.1, lett. a) e b) - Pagamento del corrispettivo oltre i termini |
Fino al 3,5% del fatturato A.P. |
1.000 euro |
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Art. 4, c. 1, lett. c), d), e) f), h), i) e j) - Termini di annullamento ordini prodotti deperibili, modifica unilaterale delle condizioni (consegna, qualità, prezzo, ecc., richiesta di pagamenti al fornitore non inerenti la cessione, inserimento di costi da parte dell’acquirente di costi a carico del fornitore, illecita gestione delle informazioni, minaccia di ritorsione commerciale, richiesta di risarcimenti al fornitore per il controllo dei reclami) |
Fino al 3,5% del fatturato A.P. |
30.000 euro |
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Art. 4, c. 4 - Restituzione invenduto al fornitore senza pagamento, addebito costi (immagazzinamento, inserimento a listino, ecc.), far carico al fornitore di costi per sconti, promozioni, marketing, ecc. |
Fino al 3,5% del fatturato A.P. |
15.000 euro |
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Art. 5, c. 1, lett. a), b), c), l), m), n), o), e p) - Altre pratiche sleali (aste al ribasso, condizioni gravose e vendite sottocosto, trasferimento rischi alla controparte, date scadenze troppo brevi imposte dal fornitore, imposizione vincoli assortimento, imposizione inserimento nuovi prodotti, imposizione posizionamento nello scaffale) |
Fino al 3 % del fatturato A.P. |
10.000 euro |
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Art. 5, c.1, lett. d), e), f), g), h), i), j), e k) - Altre pratiche sleali (imposizione condizioni ingiustificatamente gravose, applicazione di condizioni disomogenee, subordinare il contratto ad altri rapporti con soggetti terzi, imposizione di prestazioni unilaterali indebite, imposizione al creditore dell’esclusione dall’applicazione di interessi di mora o recupero spese insoluti, imposizione di un termine minimo per il fornitore prima di poter emettere fattura, ecc.) |
Fino al 4 % del fatturato A.P. |
5.000 euro |
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Art. 7 (disciplina vendite sottocosto) (sanzione di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. 218/2001) |
n.p. (sospensione attività in caso di recidiva) |
da 516,46 euro a 3,098,74 euro |
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Inoltre, in caso di prosecuzione o reiterata violazione o concorso di più violazioni in materia di pratiche sleali sono previste ulteriori sanzioni |
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L’organo deputato all’effettuazione dei controlli è l’ICQRF, il quale potrà avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri. L’attività di controllo è in gran parte demandata alle segnalazioni degli operatori economici interessati per i quali l’ICQRF ha messo a disposizione, sul proprio sito, le informazioni e la modulistica necessaria per trasmettere le segnalazioni.
Sulla base dei chiarimenti forniti, ConsulenzaAgricola.it, come già avvenuto in occasione degli obblighi introdotti dal citato articolo 62, sta predisponendo una guida ed i formulari destinati agli operatori, nonché una procedura per rendere semplice ed agevole la redazione e l’archiviazione della documentazione contrattuale ed equipollente.