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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Esaminiamo di seguito le principali novità fiscali introdotte dal Decreto, in vigore dal 31 gennaio 2022; seguiranno poi approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
L’art. 1, D.L. n. 4/2022, dispone l’incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2, D.L. n. 73/2021, in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022. Tali ulteriori risorse sono destinate alle attività che, al 31 gennaio 2022, risultano chiuse per effetto delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 221/2022 (si tratta, tra le altre, di sale da ballo e discoteche).
Inoltre, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato e le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 221/2022, è disposta la sospensione dei versamenti:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022.
L’art. 2, D.L. n. 4/2022, istituisce un fondo, “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici ATECO 2007:
Per poter beneficiare di tali aiuti, le imprese devono:
Il contributo è determinato, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite al fondo, applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
Qualora le risorse stanziate, pari a complessivi 200 milioni di euro, non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base dei fondi disponibili e del numero di domande ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
I termini e le modalità di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo saranno definiti da un apposito Provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
L’art. 3, comma 1, D.L. n. 4/2022, incrementa di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, il fondo di cui all’art. 26, D.L. n. 41/2021, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Il successivo comma 2, lett. b), del medesimo art. 3, D.L. n. 4/2022, stanzia 40 milioni di euro da destinare ad interventi a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO:
e che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve concernere l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita IVA, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Infine, il comma 3 dell’art. 3, D.L. n. 4/2022, prevede che il credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all’art. 48-bis D.L. n. 34/2020, sia riconosciuto, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche a favore delle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO:
L’art. 4, comma 1, D.L. n. 4/2022, incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, il Fondo unico nazionale del turismo di cui all’art. 1, comma 366, Legge n. 234/2021.
Il successivo comma 2 dell’art. 4, D.L. n. 4/2022, estende l'esonero contributivo di cui all’art. 7, D.L. n. 104/2020, alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. L'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, comunque non superiore a tre mesi.
In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.
L’art. 5, D.L. n. 4/2022, prevede che il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 (ossia, il c.d. bonus locazioni) sia riconosciuto alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati in ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
A tal fine è richiesto che tali imprese abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
L’efficacia della misura è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’art. 6, D.L. n. 4/2022, estende il periodo di validità del c.d. bonus terme di cui all’art. 29-bis, D.L. n. 104/2020. È previsto, in particolare, che i buoni non utilizzati entro la data del 8 gennaio 2022, possano essere fruiti entro il nuovo termine del 31 marzo 2022.
L’art. 7, D.L. n. 4/2022, prevede l’esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli artt. 5 e 29, comma 8, D.Lgs. n. 148/2015, a favore dei datori di lavoro dei seguenti settori, che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali.
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Turismo |
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Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90) |
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Ristorazione |
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Catering per eventi, banqueting (codice ATECO 56.21.0) |
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Mense e catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29) |
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Bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.30) |
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Ristorazione con somministrazione (codice ATECO 56.10.1) |
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Parchi divertimenti e parchi tematici (codice ATECO 93.21) |
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Stabilimenti termali (codice ATECO 96.04.20) |
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Attività ricreative |
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Sale giochi e biliardi (codice ATECO 93.29.3) |
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Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codice ATECO 93.29.9) |
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Altre attività |
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Gestione di stazioni per autobus (codice ATECO 52.21.30) |
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Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codice ATECO 49.39.01) |
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Attività dei servizi radio per radio taxi (codice ATECO 52.21.90) |
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Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03) |
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Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codice ATECO 52.22.09) |
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Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codice ATECO 52.23.00) |
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Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codice ATECO 59.13.00) |
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Attività di proiezione cinematografica (codice ATECO 59.14.00) |
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Organizzazione di feste e cerimonie (codice ATECO 96.09.05) |
Il costo di questa misura è calcolato in 84,3 milioni di euro per il 2022.
L’art. 9, D.L. n. 4/2022, prevede che il beneficio fiscale di cui all’art. 81, D.L. n. 104/2020, ossia il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, sia riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
L’art. 10, D.L. n. 4/2022, interviene sull’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020, modificando la disciplina del bonus investimenti beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.
È previsto, in particolare, che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, che saranno individuati da un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, il credito di imposta sia riconosciuto nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.
L’art. 15, D.L. n. 4/2022, istituisce un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per il pagamento di imposte e contributi. Lo stesso non concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
L’art. 16, D.L. n. 4/2022, prevede che dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia affidato al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
In base a tale meccanismo, i soggetti responsabili di tali impianti dovranno versare al GSE la differenza tra il prezzo di riferimento medio fissato, pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell’impianto fino al 31 dicembre 2020, e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.
Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, l’art. 26, D.L. n. 4/2022, istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:
Il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, e sarà ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con un apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.
Il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola è invece destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, saranno definite da un apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La concessione dei contributi economici è tuttavia subordinata alla preventiva verifica della compatibilità degli stessi con le pertinenti norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
L’art. 28, D.L. n. 4/2022, introduce una stretta alle cessioni dei crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie, per le quali è concessa l’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
È previsto, in particolare, che in caso di sconto in fattura, il fornitore possa cedere il credito a qualsiasi soggetto che, tuttavia, non può più cederlo nuovamente. In caso di cessione del credito, inoltre, non è più prevista la possibilità di una successiva cessione.
La facoltà della successiva cessione è poi ora esclusa anche per i seguenti crediti d’imposta:
Fanno eccezione i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui agli artt. 121 e 122, D.L. n. 34/2020, per i quali è prevista la possibilità di procedere a una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Infine, l’articolo 14 interviene per compensare gli aumenti dei prezzi nel settore dell’energia elettrica, prevedendo una riduzione degli oneri di sistema per il primo trimestre del 2022. A beneficiare della misura saranno le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e le utenze per illuminazione pubblica o ricarica di veicoli elettrici, queste ultime poste in luoghi accessibili al pubblico.