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Attraverso una FAQ recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate (28 gennaio 2022), è possibile fornire una risposta certa ai contribuenti che da più parti si chiedevano come dovevano comportarsi laddove gli interventi (di edilizia minore non superbonus) realizzati in edilizia libera o sostenuti per importi inferiori ai 10.000 euro, fossero stati pagati in data antecedente al 31 dicembre 2021, ma inseriti in comunicazioni trasmesse, per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, in data successiva all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 (1° gennaio 2022).
La precisazione incontrovertibile dell’Amministrazione Finanziaria fissa un termine temporale relativo alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia per l’esercizio dell’opzione a partire dal quale il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese non saranno più richiesti se riguardanti lavori in edilizia libera o di scarsa entità (inferiori ai 10.000 euro).
Tale termine viene fissato dalla Legge di Bilancio stessa con la sua entrata in vigore, infatti, se la comunicazione sarà trasmessa a decorrere dal 1° gennaio 2022, la semplificazione, introdotta al comma 1-ter, lettera b) dell’articolo 121 del D.L. 34/2020, troverà piena applicazione a prescindere dal periodo di sostenimento delle spese e quindi dalla data delle fatture o dei bonifici corrispondenti ad eccezion fatta per gli interventi riferiti al bonus facciate.
Resta, tuttavia, una discrasia tra la semplificazione proposta e l’effettiva operatività della disposizione stessa dovuta al fatto che, a tutt’oggi, la piattaforma informatica adibita alla trasmissione delle comunicazioni d’opzione non consente l’applicazione della citata semplificazione obbligando i contribuenti, che la dovessero utilizzare in tale periodo, a sostenere l’onere dei visti anche per interventi oggettivamente già esclusi.
La soluzione del problema è stata ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate che, in data 28 gennaio 2022, ha precisato che, a partire dal prossimo 4 febbraio 2022, i contribuenti potranno comunicare tramite la suddetta piattaforma informatica (debitamente aggiornata), l’opzione per interventi in edilizia libera o di scarsa entità senza la necessità di richiedere il visto o l’attestazione di congruità delle spese sostenute.