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La cessione del credito, sia essa legata agli interventi nel settore dell’edilizia che quella operante in relazione ai provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria (cfr. nostra circolare n. 61 del 24 gennaio 2022), viene limitata dal Legislatore che, con una disposizione inserita all’articolo 28 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), ne impedisce la ricorrenza.
La logica della nuova stretta trova corrispondenza nella volontà di ridurre il più possibile i trasferimenti fittizi e le frodi operate attraverso l’utilizzo dello strumento che consente di trasferire il credito d’imposta tra più operatori, consentendo di fatto una sorta di monetizzazione fiscale.
Una tale impostazione, che intende arginare i comportamenti fraudolenti operati da una parte dei contribuenti italiani nell’applicazione dei benefici concessi per le ristrutturazioni immobiliari, risale alla pubblicazione del Decreto Antifrode il quale, introducendo l’obbligo generalizzato di certificare attraverso visti e asseverazioni gli interventi effettuati e le spese sostenute, si proponeva di limitare al massimo l’abuso delle discipline agevolative riguardanti il settore dell’edilizia.
Tra le opportunità di maggiore appeal che hanno caratterizzato tali discipline, troviamo sicuramente la possibilità per il contribuente di optare per lo sconto in fattura o la cessione del corrispondente credito d’imposta maturato.
Non meno interessante risultava il fatto che gli eventuali cessionari/acquirenti del credito ceduto lo potessero cedere a loro volta senza limitazione alcuna, generando, di fatto, una sorta di mercato parallelo dove i crediti d’imposta diventavano vere e proprie liquidità spendibili.
L’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter, blocca, di fatto la molteplicità dei passaggi dei crediti d’imposta, modificando il comma 1 dell’articolo 121 del Decreto n. 34/2020 ed impedendo l’effettuazione di cessioni di credito ulteriori rispetto alla prima.
L’entrata in vigore della nuova disposizione è il 27 gennaio 2022, ma viene prevista una norma di raccordo che consente, per un periodo transitorio estremamente breve, una ulteriore cessione a terzi dei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto di una delle opzioni previste dal comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).
Sicuramente questa nuova limitazione avrà ripercussioni sul mercato delle piattaforme di scambio, in quanto gli operatori precedentemente interessati ad utilizzare la moneta fiscale come una nuova opportunità nelle transazioni economiche, ora dovranno valutare le diverse opportunità a loro concesse che, in molti casi, si sostanziano nella capacità di avere potenzialità compensative nel proprio ambito fiscale.
Con la modifica apportata dall’articolo 28 del D.L. n. 4/2022, il nuovo comma 1 dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 così recita:
“i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Conseguentemente, le situazioni che possono presentarsi sono le seguenti:
Stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, infatti anche per tali tipologie di interventi il Decreto Sostegni-ter, modificando il comma 1 dell’articolo 122 del D.L. n. 34/2020, limita la cessione multipla dei crediti d’imposta previamente ammessa, consentendone il passaggio per una sola volta.
Il comma 2 dell’articolo 28 del Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), stabilisce che:
“i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli Istituti di Credito e gli altri Intermediari Finanziari, nei termini ivi previsti”.
Questa norma transitoria, di fatto, concede un ulteriore passaggio dei crediti ceduti qualora l’opzione per lo sconto o la cessione dello stesso risalga ad un periodo antecedente il 7 febbraio 2022, cioè fino al 6 febbraio 2022.
Ciò che l’Amministrazione Finanziaria non chiarisce, tuttavia, è quale sia il momento in cui si considera realizzato l’esercizio dell’opzione anche se, a parere di chi scrive e sulla base di chiarimenti forniti in precedenza, è plausibile ritenere che tale momento corrisponda all’invio telematico della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Tutto ciò premesso, le possibili casistiche che si potranno presentare saranno le seguenti:
Per ultimo, riteniamo importante segnalare che, in caso di comunicazione trasmessa fino al 6 febbraio 2022, qualora il credito per il quale si è esercitato l’opzione risulti in possesso di un cessionario che l’ha ricevuto dopo plurime cessioni antecedenti, a parere di chi scrive, quest’ultimo avrà ancora un’unica possibilità di cedere il credito in quanto rientrante a pieno titolo nella disciplina transitoria.