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Con il Provvedimento 14 gennaio 2022, prot. n. 11160/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Dichiarazione annuale IVA 2022 e il modello di Dichiarazione annuale IVA BASE 2022, relativi all’anno 2021.
Con il successivo Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30720/2022, l’Agenzia delle Entrate ha quindi approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella Dichiarazione annuale IVA 2022.
In particolare, nell’allegato A, Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30720/2022, sono stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella Dichiarazione IVA relativa all’anno 2021.
Tra le tante novità presenti nel Modello IVA 2022 assume particolare rilievo il recepimento del nuovo limite di compensazione annuale fissato, a regime, a 2 milioni euro (contro i previgenti 700.000 euro). L’aggiornamento della soglia determina l’abrogazione del limite maggiorato di 1 milione di euro, previsto a favore dei subappaltatori edili.
Il limite di 2 milioni di euro concerne la compensazione orizzontale, nel Modello F24, del credito IVA per il versamento di altre imposte o contributi (la compensazione verticale, ossia quella effettuata tra debiti e crediti della stessa natura, non soggiace, invece, ad alcun limite), e si riflette sulla procedura semplificata, tramite l’Agente della Riscossione, per il rimborso del credito IVA.
Il Modello IVA 2022 può essere presentato dal 1° febbraio al 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato e il 1° maggio è festivo).
I soggetti passivi che intendono utilizzare il credito IVA maturato nel 2021 per importi superiori alla soglia di 5.000 euro, sono tenuti alla previa presentazione del modello dichiarativo, munito del visto di conformità.
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all'anno successivo (e scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 per il pagamento di altre imposte e/o contributi.
L'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso, dal 1° gennaio dell’anno successivo, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L'utilizzo in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro, infatti, richiede la previa presentazione della Dichiarazione annuale IVA da cui emerge il credito, con l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo.
Il credito IVA maturato nel corso del 2021, pertanto, può essere liberamente utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino all’ammontare di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2022. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel Modello F24 (anche se d’importo inferiore a 5.000 euro) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello IVA 2022, relativo al 2021, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo.
Tuttavia, a favore delle start up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, e dei contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d’imposta 2020, pari ad almeno 8, o un punteggio pari a 8,5 ottenuto dalla media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2020 e a quello precedente, la soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro.
Il Modello IVA 2022 deve essere presentato, esclusivamente in forma autonoma, nel periodo 1° febbraio - 2 maggio 2022 e, pertanto, qualora la Dichiarazione IVA relativa all’anno 2021 sia presentata entro il 6 febbraio 2022 (munita del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dalla stessa, per l’importo che eccede la soglia di 5.000 euro, già a partire dal Modello F24 in scadenza il prossimo 16 febbraio 2022.
L'eventuale credito IVA 2020 residuo, può essere utilizzato in compensazione nel 2022 (codice tributo “6099”, anno di riferimento “2020”) fino al termine di presentazione del Modello IVA 2022; da tale momento, infatti, detto credito si intende riferito all'anno 2021.
Da ultimo si evidenzia che l’utilizzo in compensazione del credito IVA in misura superiore al limite annuale di 5.000 euro, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dei soggetti incaricati del controllo contabile), comporta il recupero del credito utilizzato e l’irrogazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione.