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Sulla problematica riguardante l’esenzione IMU sulle doppie residenze dei coniugi si è molto discusso e, in diverse occasioni, sono state prese posizioni difformi da parte dell’Amministrazione Finanziaria e dalla Corte Suprema che potevano indurre il contribuente ad operare secondo logiche che venivano ad alimentare situazioni di contenzioso.
In un tale contesto i chiarimenti proposti dal Dipartimento delle Finanze del MEF in sede di “Telefisco 2022” giungono quanto mai opportuni in quanto dirimono, una volta per tutte, le discrasie a suo tempo sollevate.
Si ricorda, infatti, che la precedente impostazione prevedeva, in caso di sdoppiamento delle residenze tra i coniugi ubicate all’interno dello stesso Comune, la possibilità di mandare esente da tributo, a scelta del contribuente, una sola unità immobiliare affermando, implicitamente (cfr. Circolare n. 3/DF/2012), che nel caso le due residenze si trovassero in Comuni diversi l’esenzione potesse applicarsi ad entrambe le abitazioni.
In palese contrasto con la posizione del MEF, la Suprema Corte ebbe ad affermare, in numerose Sentenze, che non risultava possibile duplicare l’esenzione dal tributo anche qualora i coniugi risiedessero in Comuni diversi aggiungendo, ad una tale presa di posizione, il fatto che, qualora non fosse dimostrato oggettivamente che il nucleo familiare dimorasse nello stesso immobile, l’esenzione non poteva applicarsi a nessuna delle due unità abitative (Sentenza Cassazione n. 17408/2021).
In pratica veniva richiesto ai soggetti interessati di dimostrare la necessità di tenere dimore separate a causa di esigenze strettamente correlate alle abitudini lavorative e, laddove tale prova veniva fornita, l’esenzione veniva concessa per una singola abitazione.
A ben vedere, considerato lo stato di incertezza riguardante l’applicazione della norma di esonero dal pagamento del tributo, era quanto mai necessario riuscire a determinare un “punto zero” dal quale ripartire in modo univoco, senza creare il clima di incertezza vissuto sino ad allora.
Grazie al recente intervento del Legislatore tributario, il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato la disciplina previgente, introducendo una nuova definizione di abitazione principale sancita nell’articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ora prevede quanto segue:
“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
Pertanto, allo stato attuale, sarà il soggetto passivo che, trovandosi in un tale contesto, potrà scegliere a quale abitazione assegnare l’esenzione dall’IMU, prescindendo dall’ubicazione delle due unità immobiliari (stesso Comune o Comuni differenti).
La scelta del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento dell’immobile al quale attribuire l’esenzione IMU sarà effettuata tramite indicazione da riportare nella Dichiarazione IMU che si presenta entro il mese di giugno dell’anno successivo, barrando l’apposito campo 15 e riportando nelle annotazioni: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019”.
Si ricorda che le condizioni per applicare l’esonero prevedono in capo al proprietario non solo la residenza anagrafica, ma anche la dimora abituale al fine di non generare il sospetto di residenze fittizie.
Precisiamo, inoltre, che tale scelta è del tutto slegata dalla disciplina prevista nell’ambito di altri settori impositivi; non rileva infatti quale immobile sia agevolato come abitazione principale ai fini delle imposte dirette, né rileva il fatto che uno degli immobili abitati possa aver fruito dell’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta sui trasferimenti (Registro o IVA).
Per ultimo, evidenziamo che il Dipartimento delle Finanze ha confermato l’applicazione dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente laddove viene previsto che, a causa delle incertezze sull’applicabilità della norma di esenzione dovuta ai previgenti pareri difformi tra l’Amministrazione Finanziaria e la Corte Suprema, con riferimento alle annualità pregresse, non saranno irrogate sanzioni.