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Come noto, l’art. 1, D.L. n. 152/2021, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, di un contributo a fondo perduto e di finanziamenti agevolati a favore delle imprese del settore turistico. Tali agevolazioni sono finalizzate a sostenere la competitività delle imprese del settore turistico, attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, la riqualificazione antisismica e il superamento delle barriere architettoniche.
Lo scorso 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso pubblico contenente le modalità applicative, i requisiti e le spese ammissibili per fruire degli incentivi destinati dal PNRR alle imprese del settore turistico.
Alle agevolazioni, si ricorda, sono state destinate risorse per complessivi 500 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50% dedicata agli interventi di riqualificazione energetica e con una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’istanza per il riconoscimento degli incentivi dovrà essere inviata, esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma elettronica del Ministero del Turismo che sarà attivata entro il mese di febbraio. Una volta disponibile la piattaforma telematica, gli aspiranti beneficiari avranno trenta giorni di tempo per procedere con l’invio dell’istanza.
Gli incentivi saranno attribuiti sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Gli incentivi in esame sono destinati:
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, le sopraindicate imprese devono essere, al momento di presentazione dell’istanza, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Le stesse, inoltre, devono gestire, in forza di un contratto regolarmente registrato, un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività o il servizio turistico.
È poi richiesta, a pena di esclusione, la regolarità contributiva e fiscale, nonché di essere in regola con la normativa antimafia vigente.
Tali requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione dell’istanza e mantenuti fino a cinque anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione, pena la decadenza del diritto all’agevolazione ed il recupero degli incentivi erogati.
In ogni caso, dagli incentivi sono espressamente esclusi i soggetti che si trovano in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria.
Ai soggetti in possesso dei suddetti requisiti è riconosciuto un incentivo sotto forma di un credito di imposta fino al 80% delle spese ammissibili sostenute per gli interventi realizzati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021. L’inizio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio trasmessa agli organi competenti.
Agli stessi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo, sotto forma di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a € 40.000;
Il contributo a fondo perduto può essere poi integrato, anche cumulativamente:
La misura massima del contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di spesa di 100.000 euro per ciascun beneficiario e non può essere superiore al 50% delle spese sostenute.
Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono cumulabili a condizione che non sia superato il limite di spesa ammissibile per gli interventi:
Infine, in relazione alle spese di progetto ammissibili ma non coperte dalle agevolazioni, è possibile fruire anche dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Possono beneficiarie degli incentivi in esame gli interventi di:
Gli interventi sopra elencati, a pena decadenza dell’incentivo, devono:
Ai fini dell’accesso agli incentivi in esame sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che sarà presto pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.
Le spese si considerano effettivamente sostenute sulla base dei criteri indicati dall'art. 109, TUIR.
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, dei Periti commerciali, dei Consulenti Del Lavoro, oppure dal responsabile del Centro di Assistenza Fiscale.
Il credito di imposta, riconosciuto fino all’80% delle spese ammissibili sostenute, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l’applicazione dei limiti di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000 e all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Ai fini della compensazione, il Modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del Turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta può essere poi ceduto, in tutto o in parte, a soggetti terzi (comprese le banche e gli altri intermediari finanziari).
Il contributo a fondo perduto, invece, è erogato a mezzo bonifico bancario all’IBAN indicato dal beneficiario nell’istanza di contributo. L’importo è accreditato, in un’unica soluzione, a conclusione degli interventi (salvo l’eventuale riconoscimento di un anticipo non superiore al 30% del contributo totale).
In relazione alle spese ammissibili non coperte dagli incentivi di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 152/2021, è infine possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal D.M. 22 dicembre 2017, recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, a condizione che almeno il 50% di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica.
Le imprese interessate devono presentare un’apposita istanza al Ministero del Turismo, esclusivamente in via telematica, attraverso una piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite da una comunicazione del Ministero del Turismo entro il prossimo mese di febbraio. Le imprese, dopo aver registrato il proprio profilo, devono presentare l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma.