Con il Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30730/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello Redditi 2022 PF e le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022, in relazione al periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.
Con il Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30742/2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di Redditi 2022 SP e le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2022, in relazione al periodo d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi.
Infine, con il Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 30729/2022, l’Agenzia delle Entrate ha infine approvato il Modello IRAP 2022, da utilizzare ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2021.
Esaminiamo di seguito le principali novità in materia di imposte sui redditi ed IRAP che si riflettono sulla compilazione dei relativi modelli dichiarativi.
Reddito dominicale e agrario dei terreni
Le imprese agricole costituite sotto forma di imprese individuali o di società semplici devono compilare il quadro RA del Modello Redditi per indicare il reddito dominicale e il reddito agrario dei terreni. L’indicazione del reddito dominicale è richiesta, in particolare, ai titolari di diritti reali sui terreni (proprietà, usufrutto, ecc.), mentre l’indicazione del reddito agrario compete a coloro che svolgono attività agricole comprese nell’art. 32, TUIR.
I redditi dominicali e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall’applicazione delle tariffe d’estimo, rivalutati, rispettivamente, dell’80% e del 70%. Tali redditi devono poi essere ulteriormente rivalutati del 30% ai sensi dell’art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012. Questa ulteriore rivalutazione non deve essere operata sui redditi derivanti da terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e Coltivatori Diretti iscritti alla previdenza agricola.
Così come in precedenza, anche nel 2021 i redditi fondiari dei terreni posseduti e condotti da IAP e Coltivatori Diretti iscritti alla previdenza agricola non concorrono alla base imponibile IRPEF. Tali redditi devono essere comunque indicati nel quadro RA, ma deve essere barrata la colonna 10 al fine di escluderli dal reddito complessivo IRPEF.
Le società diverse dalle società semplici non devono compilare il quadro RA anche in caso di possesso o conduzione di terreni, ma compilare, invece, il quadro dei redditi di impresa (RF in caso di contabilità ordinaria e RG in caso di contabilità semplificata).
Redditi da attività agricole
I redditi derivanti da attività agricole non comprese tra quelle indicate dall’art. 32, TUIR, devono essere indicati nell’ambito del quadro RD, ovvero nei quadri dei redditi di impresa qualora si sia optato per la tassazione ordinaria.
Tra questi redditi rientrano quelli derivanti dall’allevamento di capi eccedentari, dalle attività di trasformazione di prodotti agricoli non comprese tra quelle connesse, dalla fornitura di beni e servizi resi mediante l’utilizzo delle risorse normalmente utilizzate dall’impresa agricola, nonché dai redditi derivanti dall’attività agrituristica (comprese quella enoturistiche e oleoturistiche) e dalla produzione di agroenergie (fotovoltaico e biogas).
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
Le imprese che nel corso del 2021 hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi per i quali è possibile fruire del relativo credito di imposta devono compilare le sezioni I e IV del quadro RU.
Nella sezione I, in particolare, devono essere esposte le informazioni circa il credito maturato, il credito utilizzato, il credito residuo e l’eventuale credito trasferito ai soci di società di persone. Nella sezione IV, invece, deve essere indicato l’importo complessivo degli investimenti effettuati sino al 31 dicembre 2021, nonché l’importo di quelli effettuati successivamente, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si è proceduto all’ordine vincolante e al pagamento dell’acconto del 20%.
L’esclusione da IRAP
L’art. 1, comma 8, Legge n. 234/2021, c.d. Legge di Bilancio 2022, ha accordato l’esclusione da IRAP, con effetto dal periodo d’imposta 2022, alle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, ossia, in buona sostanza, agli imprenditori e ai professionisti che esercitano l’attività in forma individuale.
La cancellazione dell’imposta regionale accordata a imprenditori individuali e professionisti investe anche gli agricoltori persone fisiche che, seppur già esonerati dal versamento dell’imposta regionale in relazione alle attività comprese nel reddito agrario, beneficiano ora dell’esonero anche per le altre attività connesse.
A partire dal periodo d’imposta 2022, pertanto, gli agricoltori persone fisiche beneficiano dell’esclusione da IRAP anche in relazione alle attività connesse escluse dall’applicazione dell’art. 32, TUIR, tra le quali rientrano, ad esempio, agriturismi, allevamenti eccedentari, produzione di energia elettrica oltre franchigia, ecc.
La soggettività passiva IRAP resta, invece, confermata per i soggetti diversi dalle persone fisiche e solo in relazione alle attività non potenzialmente rientranti nel reddito agrario.
A tale novella normativa si accompagna l’esenziona da IRAP già prevista a favore di tutte le attività agricole comprese nell’art. 32, TUIR applicabile indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa (Ss, Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa, cooperativa). Di conseguenza, tutte le imprese individuali agricole, comprese quelle che svolgono servizi agromeccanici e le imprese agricole che svolgono attività agricole eccedenti rispetto al disposto dell’art. 32, TUIR, sono esonerate dal versamento dell’IRAP per l’anno 2022 e nella dichiarazione IRAP 2022, relativa al 2021, occorre dunque neutralizzare gli acconti di imposta per il 2022.
Le società di capitali e le società di persone, diverse dalla società semplice, che svolgono esclusivamente attività agricole comprese nel novero dell’art. 32, TUIR, sono comunque tenute a compilare la dichiarazione IRAP per poter liquidare il diritto CCIAA in misura corretta.
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