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Come noto, a seguito delle disposizioni restrittive previste dal Decreto Antifrode (Decreto abrogato e trasfuso tra le norme del Decreto Rilancio), tutti i soggetti che, avendo operato interventi di ristrutturazione in ambito superbonus, dovevano ottenere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sostenute a prescindere dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, per la cessione del credito, ovvero anche per la fruizione diretta della detrazione, potevano esimersi da tale adempimento qualora (avendo scelto l’utilizzo diretto in dichiarazione), alternativamente:
A ben vedere una tale affermazione non comprende tutte le diverse fattispecie che possono presentarsi, pertanto, attraverso le recenti FAQ del 28 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di specificare che, anche qualora il contribuente venisse a modificare gli importi inseriti dall’Agenzia stessa nella precompilata ed in seguito trasmettesse in proprio la dichiarazione senza l’utilizzo di un professionista abilitato e di un CAF, l’esimente relativo al visto di conformità troverebbe valore in egual misura.
In tale contesto l’Agenzia delle Entrate fornisce una ulteriore precisazione, infatti, sempre con riferimento al visto di conformità, l’Amministrazione Finanziaria nei suoi documenti di prassi (Circolare n. 16/E/2021) ebbe a precisare che, qualora il contribuente, nei casi normativamente previsti, dovesse risultare soggetto al rilascio del visto di conformità sull’intera dichiarazione, quest’ultimo visto può assorbire quello previsto per il superbonus.
Ricordiamo, ad esempio, che la dichiarazione presentata dal contribuente risulta obbligatoriamente soggetta al visto globale di conformità qualora:
Tutto ciò premesso, considerato che, ai sensi dell’articolo 119, comma 15 del D.L. n. 34/2020, è prevista la detraibilità (al 110%) delle spese sostenute per il visto di conformità, qualora il contribuente adottasse il criterio di assorbenza (cioè il visto globale che assorbe il visto per il superbonus), risulterebbe indispensabile, ai fini della detrazione, evidenziare in modo separato la quota parte della spesa per il visto riferito al superbonus che, pertanto, risulterà detraibile al 110% a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento.