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Con la Risposta ad Interpello n. 23 del 13 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi dei condomìni composti da più edifici, rispondendo ad un’istanza che presentava il seguente caso.
All’interno di un condominio composto da diversi fabbricati indipendenti, a seguito di delibere prese all’interno di assemblee separate per edificio, si decideva di intraprendere interventi di riqualificazione energetica del tipo sia trainante che trainato sulle parti comuni e sulle singole abitazioni detenute dai proprietari/detentori delle singole palazzine.
A fronte di ciò, veniva richiesto parere all’Amministrazione Finanziaria in merito al fatto che:
Nel rispondere ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la Circolare n. 30/E/2020 aveva già preso in considerazione una fattispecie simile a quella proposta.
Infatti, nel predetto documento di prassi veniva precisato che nel caso si fosse realizzato un cappotto termico anche in uno o più edifici facenti parte di un complesso condominiale, le spese ad esso afferenti potevano fruire della maxi detrazione a condizione che, per l’edificio oggetto d’intervento, fossero rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento delle due classi energetiche.
Inoltre, in tale occasione, era stata confermata la possibilità di fruire della detrazione del 110% ai soli condòmini che, avendo realizzato interventi di tipo trainato facevano parte dell’edificio oggetto dell’intervento trainante.
Relativamente alla realizzazione di assemblee separate per singolo edificio, l’Amministrazione Finanziaria non ha preso una posizione al riguardo, affermando che la problematica riveste carattere civilistico e non fiscale.
Per la disciplina del superbonus, infatti, è necessario che i lavori, astrattamente rientranti nel perimetro dell'agevolazione, risultino validamente deliberati dall'assemblea condominiale, nel suo complesso, ovvero, laddove consentito, dalle assemblee dei proprietari (o detentori ad altro titolo) delle unità immobiliari dei singoli fabbricati su cui insistono gli interventi.
Con riferimento al quesito riguardante gli adempimenti per lo sconto in fattura, l’Agenzia, dopo avere ricordato quali sono le modalità di trasmissione della comunicazione previste dal Provvedimento direttoriale dell’8 agosto 2020, conferma che potranno essere inviate tante comunicazioni, per i lavori trainanti sulle parti comuni condominiali, quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi.
Non prende, tuttavia, posizione circa la possibilità di utilizzare l’unico codice fiscale del condominio per le distinte comunicazioni da trasmettere anche se, a parere di chi scrive, sembra implicita la possibilità di adottare tale impostazione che contempla anche la possibilità di indicare come beneficiari, i soli proprietari o detentori degli appartamenti collocati nei singoli fabbricati interessati dagli interventi di ripristino.