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Con l’introduzione del nuovo art. 41-ter nel D.L. n. 331/1993, il Legislatore nazionale ha finalmente recepito nella normativa IVA interna la disciplina delle vendite a catena recata dall’art. 36-bis, Direttiva n. 2006/112/CE.
La novella normativa definisce i criteri per individuare, in caso di svariati passaggi di proprietà tra diversi soggetti a fronte di un unico trasferimento fisico dei beni oggetto di cessione (c.d. operazioni a catena), quale transazione può beneficiare del regime di non imponibilità IVA accordato alle cessioni intracomunitarie di beni.
Nella definizione di vendite a catena rientrano, pertanto, le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario. Di conseguenza, in presenza di una successione di trasporti che coinvolga più rapporti economici, ma che non presenta le caratteristiche dell’unicità, ciascuna operazione deve essere considerata a sé stante, senza che la si possa considerare un’unica transazione a catena.
Trattandosi di una norma di matrice unionale, la stessa trova applicazione, già dal 1° gennaio 2020, in tutti i Paesi membri, superando così le diverse interpretazioni rese dalle Amministrazioni Finanziarie dei vari Stati membri che negli ultimi anni hanno generato fenomeni di doppia o nessuna imposizione.
Il nuovo art. 41-ter, comma 1, lett. a), D.L. n. 331/1993, definisce cessioni a catena le vendite successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro, direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
La successiva lett. b) dell’art. 41-ter, comma 1, D.L. n. 331/1993, qualifica come operatore intermedio il cedente, diverso dal primo, che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto. L’operatore intermedio, nella generalità dei casi, è il soggetto nei confronti del quale è effettuata la cessione intracomunitaria dei beni non imponibile IVA.
A tal fine l’operatore intermedio è tenuto a comprovare di aver organizzato ed effettuato, direttamente o mediante soggetti terzi, il trasporto dei beni (occorre, in particolare, attestare che il rischio di perdita o danneggiamento dei beni durante il trasporto gravi sull’operatore intermedio).
In ogni caso, oltre al primo cedente, non può assumere la qualifica di operatore intermedio neppure il destinatario finale dei beni (che, infatti, non interviene nell’operazione in qualità di cedente).
L’art. 41-ter, comma 2, D.L. n. 331/1993, detta i criteri per individuare, all’interno di una catena di cessioni, la cessione avente natura intracomunitaria e, quindi, non imponibile IVA.
Tale disposizione non è applicabile alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell’art. 2-bis, D.P.R. n. 633/1972.
In particolare, in un’operazione effettuata tra soggetti diversi, il trasporto o la spedizione dei beni può essere imputato alla cessione eseguita nei confronti dell’operatore intermedio, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
Al ricorrere di tali condizioni, il trasporto è attribuito alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, ossia il cedente all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.
Di conseguenza, soltanto la cessione nei confronti dell’operatore intermedio assume natura di cessione intracomunitaria e beneficia, pertanto, del regime di non imponibilità IVA.
Tuttavia, qualora l’operatore intermedio sia identificato ai fini IVA nello stesso Paese membro del primo cedente e comunichi a quest’ultimo il numero identificativo ivi attribuitogli, il trasporto o la spedizione dei beni è imputato alla cessione di beni effettuata dall’operatore intermedio, anziché a quella effettuata nei suoi confronti.
La deroga opera a discrezione dell’operatore intermedio, che può dunque decidere la natura dell’operazione effettuata dal primo cedente:
L’eventuale comunicazione del codice identificativo IVA non richiede particolari formalità, essendo ammesso qualsiasi mezzo che consenta di dimostrarne l’effettivo ricevimento da parte del cedente (è quindi sufficiente uno scambio di e-mail). La comunicazione, inoltre, non deve necessariamente essere effettuata per ciascuna singola cessione, potendo riguardare anche una pluralità di operazioni.
Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano in Italia, effettuate da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile di cui all’art. 41, comma 1, D.L. n. 331/1993, la sola cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio.
Tuttavia, qualora l’operatore intermedio comunichi al proprio cedente la propria Partita IVA italiana, la cessione intracomunitarie è quella effettuata dall’operatore intermedio. In ogni caso, non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.
Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione termina in Italia, effettuate da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993, solo quello effettuato dall’operatore intermedio.
Tuttavia, se l’operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero identificativo IVA attribuitogli dal Paese membro di partenza dei beni, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.
L’introduzione della nuova disciplina delle vendite a catena non pregiudica l’applicazione delle semplificazioni accordate dal combinato disposto degli artt. 40, comma 2, e 41, D.L. n. 331/1993, alle operazioni triangolari comunitarie.
Di conseguenza, il promotore nazionale di una triangolare comunitaria può continuare a designare il proprio cliente comunitario quale destinatario finale dell’assolvimento dell’IVA nel Paese membro in cui avviene la consegna dei beni, garantendo così il regime di non imponibilità IVA sia alla prima cessione (quella effettuata dal fornitore comunitario al promotore italiano) sia la seconda cessione (quella effettuata dal promotore italiano al cliente finale comunitario).