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Se per i mezzi agricoli utilizzati su strada non vi sono dubbi circa l’obbligo di una loro assicurazione RCA, come prevede espressamente il Codice della Strada, dubbi potrebbero sorgere invece per quelli impiegati unicamente su aree private.
A livello di diritto comunitario, la Sentenza della Corte di Giustizia UE, 20/06/2019 causa C-100/18 ha escluso qualsiasi rilevanza all’ubicazione, privata o pubblica, del veicolo, venendo in considerazione unicamente l’impiego conforme alla funzione abituale del veicolo stesso (vedasi anche Corte di Giustizia UE 04/09/2014, causa C-162/13; Corte di Giustizia UE 28/11/2017 causa C-514/16).
In Italia, dalla lettura testuale dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 07/09/2005, n. 209) sembrerebbe, al contrario, che l’obbligo assicurativo sussista solo in caso di circolazione stradale. Tale disposizione normativa prevede, infatti, che i veicoli a motore senza guida su rotaie, compresi i filoveicoli ed i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate se non sono coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile.
Le aree private, pertanto, sembrerebbero prima facie escluse da detto obbligo, salvo non si tratti di strade vicinali ad uso pubblico, vale a dire di strade percorse da un numero indeterminato di persone per un fine di interesse pubblico.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza del 30 luglio 2021, n. 21983, attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di aree equiparate alle strade ad uso pubblico di cui all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, hanno, tuttavia, esteso la nozione di circolazione stradale a qualunque uso del veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale.
La ratio si rinviene nel fatto che ai fini dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., che impone al conducente di un veicolo l’obbligo di risarcire il danno causato a persone o a cose dalla circolazione del mezzo, non è stata data una reale definizione di circolazione stradale, così che per la giurisprudenza debba aversi riguardo a tutte le operazioni che permettono ad un veicolo di circolare, incluse quindi quelle propedeutiche alla partenza oltre che la sosta e la fermata.
Detto in altri e più chiari termini, la circolazione stradale comprende tanto la circolazione “dinamica” quanto la “circolazione statica” dei veicoli, quest’ultima caratterizzata dall’arresto, dalla sosta e dalla fermata.
Unica eccezione a questa regola di carattere generale vale per i mezzi che siano impiegati in modo anomalo, ovvero per un’utilizzazione diversa rispetto alla circolazione stradale. Nel caso di mezzi agricoli utilizzati solo per la stagione, l’assicurazione si ritiene, invece, che debba essere attivata solo per il periodo di loro effettivo utilizzo, a prescindere che vengano utilizzati su area privata o su strada pubblica.
Sull’onda di tale indirizzo giurisprudenziale, il D.M. del MISE n. 54/2020 ha previsto che le polizze obbligatorie RCA coprano la responsabilità civile per danni causati non soltanto dalla circolazione ma anche dalla sosta e dalla fermata del veicolo in qualsiasi area privata.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ricava che un trattore agricolo impiegato per le lavorazioni sui fondi rustici, quindi su aree private non aperte al pubblico, vada assicurato, in quanto detto uso è perfettamente conforme alla funzione abituale del mezzo consistente nel facilitare l’esercizio dell’attività agricola.
Stefania Avoni, avvocato