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Con l’attenuarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 torna a trovare applicazione il nuovo calendario fiscale relativo alla presentazione del Modello 730 e agli adempimenti connessi, introdotto dal D.L. n. 124/2019.
Il Modello 730/2022 può essere presentato direttamente dal contribuente, mediante il sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure:
Il Modello 730/2022 precompilato sarà messo a disposizione dei contribuenti solo a partire dal 30 aprile 2022, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Lo stesso dovrà poi essere trasmesso all’Amministrazione Finanziaria entro il 30 settembre 2022.
I documenti collegati alla dichiarazione dei redditi relativa al 2021 devono essere conservati fino al 31 dicembre 2027, termine entro il quale l’Amministrazione Finanziaria può richiederli ai fini dei controlli.
L’invio del Modello 730/2022 da parte di un CAF o di un professionista abilitato può avvenire entro le seguenti finestre temporali, differenziate in base alla data di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.
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Data di presentazione della dichiarazione |
Trasmissione telematica all’agenzia delle entrate |
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Entro il 31 maggio 2022 |
15 giugno 2022 |
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Dal 1° al 20 giugno 2022 |
29 giugno 2022 |
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Dal 21 giugno al 15 luglio 2022 |
25 luglio 2022 (il 23 luglio cade di sabato) |
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Dal 16 luglio al 31 agosto 2022 |
15 settembre 2022 |
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Dal 1° al 30 settembre 2022 |
30 settembre 2022 |
Qualora dalla liquidazione del Modello 730/2022 emerga un importo a debito maggiore o uguale alla soglia di 52 euro, i contribuenti sono tenuti a versare l’acconto:
In presenza del sostituto di imposta, invece, l’acconto è trattenuto direttamente in busta paga, nella prima retribuzione utile a seconda della data di presentazione del modello per la prima rata e nel mese di novembre per la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
I contribuenti possono comunque richiedere al proprio sostituto d’imposta, entro il 10 ottobre 2022, che la seconda o unica rata di acconto IRPEF sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione o che non sia effettuata nemmeno parzialmente.
Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che siano state eseguite le operazioni di conguaglio (come pure in caso di presentazione della dichiarazione senza avvalersi del sostituto d’imposta), i contribuenti sono tenuti a versare le rate di acconto, a mezzo Modello F24, entro i seguenti termini:
Qualora, a seguito della trasmissione della dichiarazione, il contribuente riscontri errori commessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, o ci si accorga di non aver inserito talune detrazioni e/o deduzioni il cui inserimento determini un risultato a favore del contribuente, è possibile rivolgersi ad un CAF o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre 2022, chiedendo l’elaborazione di:
In alternativa, la correzione e l’integrazione dei dati esposti nel Modello 730/2022 può essere effettuata presentando il Modello Redditi 2022 PF.