Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Entro il prossimo 16 marzo 2022 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA 2021, come risultante dal Modello IVA 2022. Il versamento può essere eseguito in un’unica soluzione o in un massimo di nove rate mensili. In alternativa, è possibile differire il versamento sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento del saldo IVA 2021, da effettuare soltanto se d’importo superiore a 10 euro, deve essere eseguito entro il 16 marzo 2022, in un’unica soluzione o in forma rateale.
In caso di ricorso alla rateizzazione, le somme dovute devono essere suddivise in rate dello stesso importo e, le rate successive alla prima, devono essere maggiorate dell’interesse mensile dello 0,33% (la seconda rata deve quindi essere maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).
Ad esempio, ipotizzando un saldo IVA a debito 2021 pari a 12.000 euro, il cui versamento è suddiviso
in tre rate:
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese, a partire dal 16 marzo 2022, data di versamento della prima rata. La rateizzazione deve necessariamente concludersi entro il mese di novembre e, pertanto, è ammesso un massimo di nove rate mensili.
|
Rata |
Scadenza |
Interessi |
|
1 |
16 marzo 2022 |
== |
|
2 |
19 aprile 2022 |
0,33% |
|
3 |
16 maggio 2022 |
0,66% |
|
4 |
16 giugno 2022 |
0,99% |
|
5 |
18 luglio 2022 |
1,32% |
|
6 |
22 agosto 2022 |
1,65% |
|
7 |
16 settembre 2022 |
1,98% |
|
8 |
17 ottobre 2022 |
2,31% |
|
9 |
16 novembre 2022 |
2,64% |
Il Modello IVA 2022, relativo al 2021, deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato). Ancorché non sia più ammessa la presentazione della Dichiarazione annuale IVA in forma unificata, ossia nell'ambito del Modello Redditi, permane la possibilità di differire il versamento del saldo annuale IVA sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, ossia sino al 30 giugno 2022, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.
Il differimento del versamento del saldo IVA 2021 sino al 30 giugno 2022 è ammesso anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (a prescindere dai loro diversi termini di versamento delle imposte dirette).
Peraltro, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella R.M. n. 73/E/2017, la maggiorazione dello 0,40% deve essere applicata soltanto sulla parte del debito IVA non compensata (la maggiorazione non deve quindi essere corrisposta sulla quota del debito IVA eventualmente compensata con i crediti emergenti dalle dichiarazioni annuali e riportati nel Modello F24).
Qualora s’intenda differire il versamento del saldo IVA 2021 sino al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, è dunque possibile effettuare il versamento:
Ad esempio, ipotizzando un saldo IVA 2021 a debito di 12.000 euro, il cui versamento è suddiviso in tre rate, la prima delle quali è corrisposta il 30 giugno 2022, il differimento al 30 giugno comporta l’applicazione della maggiorazione del 1,60% e, pertanto, la base di riferimento per la determinazione delle rate è pari a 12.192 euro (12.000 x 1,60%). Di seguito la determinazione delle singole rate:
Come riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, il versamento del saldo IVA può essere anche posticipato di ulteriori trenta giorni dal termine di versamento delle imposte sui redditi, corrispondendo l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Siccome il 30 luglio 2002 cade di sabato, il versamento è automaticamente differito al 1° agosto 2022 e di conseguenza trova applicazione la c.d. Proroga di Ferragosto al 22 agosto 2022 (il 20 agosto cade di sabato).
È dunque possibile fruire del differimento del versamento al 22 agosto 2022, applicando all'importo dovuto al 30 giugno 2022 (al netto delle eventuali compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
In tale ipotesi, il saldo IVA 2022 può essere quindi versato:
In caso di ricorso alla rateazione occorre considerare che in data 22 agosto 2022 devono essere versate sia la prima che la seconda rata.
Ad esempio, ipotizzando un saldo IVA 2021 a debito di 12.000 euro, il cui versamento è suddiviso in tre rate, la prima delle quali è versata il 22 agosto 2022, all'importo dovuto alla data del 30 giugno 2022, pari a 12.192 euro (12.000 x 1,60%), deve essere applicata l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% (12.192 x 0,40% = 12.240,77). Di seguito la determinazione delle singole rate:
Il versamento del saldo IVA 2021 deve essere effettuato soltanto se l’importo a debito è superiore alla soglia di 10,33 euro (e, quindi, con importi esposti nel rigo VL38 del Modello IVA 2022 superiori a 10 euro).
Il versamento deve essere eseguito a mezzo Modello F24, direttamente o tramite intermediario abilitato, indicando nella sezione Erario i seguenti codici tributo:
In caso di pagamento in forma rateale, nella colonna “rateazione/regione/prov./mese rif.” del Modello F24, occorre indicare il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate previsto (ad esempio “0101” in caso di versamento in un’unica soluzione e “0106” per il versamento della prima rata di sei).
Qualora il versamento sia effettuato in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2022, l’importo da indicare è quello risultante dalla Dichiarazione annuale IVA e, quindi, deve essere esposto nella delega all’unità di euro. In caso di differimento e/o rateazione, invece, l’importo deve essere espresso al centesimo di euro.
Da ultimo si ricorda che la compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
|
Modalità di trasmissione del Modello f24 |
|
|
Modello F24 con saldo a debito senza compensazioni |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
|
Modello F24 con saldo a debito contenente compensazioni |
Entratel o Fisconline |
|
Modello F24 con saldo a zero contenente compensazioni |
|
La sanzione prevista in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del saldo annuale IVA è pari al 30% dell’importo non pagato. Tuttavia, se il versamento è eseguito entro i quindici giorni successivi alla scadenza, la sanzione è pari all’1% per ciascun giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo e così via). Infine, qualora il versamento intervenga con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta al 15%.
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere spontaneamente regolarizzato dai contribuenti con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
In tal caso è necessario provvedere al versamento:
La misura della sanzione ridotta varia in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento dell’imposta dovuta.
|
Tempistica di effettuazione del ravvedimento |
Sanzione ridotta |
|
Entro 15 giorni dalla scadenza |
0,10% per ogni giorno di ritardo |
|
Entro 30 giorni dalla scadenza |
1,50% (1/10 del 15%) |
|
Entro 90 giorni dalla scadenza |
1,67% (1/9 del 15%) |
|
Entro il termine di presentazione del Modello IVA dell’anno in cui è stata commessa la violazione |
3,75% (1/8 del 30%) |
|
Entro il termine di presentazione del Modello IVA dell’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione |
4,29% (1/7 del 30%) |
|
Entro i termini per l’accertamento |
5% (1/6 del 30%) |