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Con un intervento dell’ultima ora, il Ministro Cingolani ha firmato il Provvedimento che determina i prezzari di riferimento necessari alla redazione delle asseverazioni di congruità delle spese riferite ai lavori di efficienza energetica agevolati sia dal superbonus che, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, dai bonus minori (ad esempio ecobonus, bonus ristrutturazioni 50% parte energetica, bonus facciate termico).
L’intervento correttivo è giunto quanto mai opportuno, considerati i conflitti che il Decreto aveva creato, nella precedente versione, tra le categorie associative interessate, i professionisti ed i committenti.
Viene, infatti a sparire l’elemento maggiormente distorsivo che prevedeva, nella determinazione dei massimali, l’onnicomprensività degli elementi presenti nelle singole voci di costo.
In pratica i prezzi indicati in tabella risultavano essere comprensivi dei costi:
A ben vedere, una tale impostazione avrebbe creato una falsa rappresentazione della variabilità e della complessità realizzativa degli interventi possibili, con esiti differenti da cantiere a cantiere.
Il rischio, che da più parti era stato evidenziato, era quello di vedere una sostanziale riduzione del ricorso ai provvedimenti agevolativi legati all’edilizia in quanto la copertura delle spese avrebbe mediamente raggiunto la quota del 70% lasciando al contribuente l’onere di sovvenzionare una importante parte dei costi sostenuti.
Fortunatamente le pressioni esercitate nei giorni scorsi dagli operatori interessati hanno trovato corrispondenza ed il nuovo Provvedimento, ora, ripercorre le linee guida già tracciate dall’allegato I del Decreto MISE del 6 agosto 2020, dove per la determinazione dei tetti di spesa non rientrano le voci dell’IVA, degli oneri professionali e dei costi di posa in opera.
In pratica, a seguito di un’analisi dei costi forniti dall’ENEA, enucleata dalla verifica delle pratiche ecobonus e superbonus, sono stati aggiornati i massimali di spesa (contenuti nel Decreto MISE del 6 agosto 2020) aumentandoli di una quota almeno pari al 20%, così da renderli compatibili all’aumento del costo delle materie prime e dell’inflazione.
Viene anche previsto che tali costi massimi saranno oggetto di periodiche revisioni annuali (a partire dal prossimo 1° febbraio 2023) che dipenderanno dal monitoraggio effettuato dall’ENEA sull’andamento delle misure del Decreto Rilancio e con riferimento ai costi di mercato delle materie prime.
Queste voci forniranno l’unico criterio a cui ispirarsi per le nuove attestazioni rilasciate dagli asseveratori nella valutazione delle congruità delle spese sostenute sugli interventi di efficienza energetica senza possibilità di fare riferimento ai prezzari provinciali (laddove esistenti), regionali o forniti dalle pubblicazioni della casa editrice DEI.
Più in particolare, i nuovi valori limite riportati nelle tabelle del Decreto MITE, riguarderanno i soli interventi di efficienza energetica agevolati (ecobonus o superbonus), anche se riferiti al bonus facciate termico, ai sensi del comma 220 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, mentre non cambierà nulla, nella sostanza, per gli interventi (non termici) di recupero del patrimonio edilizio agevolati con la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR, per gli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 e il superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, nonché per gli interventi di rifacimento delle facciate non influenti dal punto di vista termico agevolati con il bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219 del D.L. n. 160/2019.
Quindi per tutte le voci non inserite nel Provvedimento, gli attestatori continueranno a fare riferimento agli altri elenchi predisposti dalle Province Autonome, dalle Regioni, dai listini delle Camere di Commercio e dalle pubblicazioni della casa editrice DEI.
Ricordiamo che, in base all’articolo 2 del nuovo Decreto MITE, i nuovi prezzari potranno essere applicati “limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio (CILAS) sia stato presentato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto”.
Ciò comporta che gli operatori se vogliono cristallizzare la propria posizione al fine di fruire del regime previgente, potranno depositare la CILAS entro trenta giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto sarà questo il termine di entrata in vigore delle nuove tabelle di riferimento.
Per concludere, segnaliamo che sono allo studio nuovi correttivi (probabilmente da inserire in un emendamento al Decreto Milleproroghe) che riguarderanno le cessioni dei crediti d’imposta che, seppure torneranno ad essere multiple saranno circoscritte in ambiente controllato verso cessionari qualificati che richiederanno l’apposizione di una certificazione volta a ridurre il rischio di monetizzazione fraudolenta.