Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Risposta della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea alla richiesta di chiarimenti sulla cumulabilità degli aiuti PSR della Regione Sicilia, risalente al 17 novembre 2020, necessita di indicazioni operative sia per le imprese che per i verificatori. In Emilia Romagna sono in corso di definizione le istruzioni per gli addetti ai lavori.
Nella Risposta della D.G. (Nota Ares 2020-4224892), è stato precisato che la cumulabilità di qualsiasi tipologia di sostegno pubblico con i contributi concessi a valere sul PSR è ammissibile unicamente entro i tetti delle aliquote di contributo stabiliti dall’allegato II del Regolamento 1305/2013.
Il documento, attualmente in via di definizione per la Regione Emilia Romagna, indica che preliminarmente occorre distinguere tra bandi per i quali è previsto il divieto di cumulo con altri aiuti pubblici e sovvenzioni, rispetto ad altri ove questo divieto non è espresso.
I primi sono in genere rilevabili dalle indicazioni inserite all’interno del bando che, in genere, riportano la seguente dicitura: “l’aiuto non è cumulabile con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa per la realizzazione del progetto di sviluppo”. In tal caso, il contributo del PSR, a prescindere dal fatto che sia riconducibile ad una delle operazioni previste dall’allegato II del Reg. 1305/2013 o meno, non può essere cumulato con nessun’altra tipologia di aiuto o sovvenzione, compresi i crediti di imposta.
I verificatori, qualora dovesse emergere che sugli stessi investimenti finanziati dal PSR - per i quali non sia ammesso il cumulo con altri sostegni - sono presenti altri aiuti, dovranno procedere al disconoscimento delle spese relative alle fatture per le quali è risultato il cumulo con altre forme di aiuto o sovvenzione.
Viceversa, per i bandi ove sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con altre forme di aiuto o sovvenzione, oppure non si prevedano disposizioni di divieto di cumulo, nell’ambito dell’istruttoria della domanda di pagamento, laddove emerga dalla documentazione di spesa o dalle altre verifiche effettuate sul Registro Nazionale Aiuti (RNA), la richiesta da parte del beneficiario di altre forme di agevolazione sugli stessi investimenti oggetto di contributo, si procederà con l’eventuale ricalcolo del contributo regionale.
Gli aiuti per i quali il Regolamento (UE) 1305/2013 ed il relativo allegato II stabiliscono le aliquote massime di contributo solo per alcune delle operazioni finanziate dal PSR laddove il contributo del PSR non sia riconducibile a tali operazioni, si prevede che:
In ogni caso, che il cumulo di altre forme di sostegno con i contributi del PSR non può mai superare il 100% della spesa ammissibile.
Il documento predisposto prevede l’elencazione delle misure di intervento previste dalle disposizioni regionali con associati i limiti massimi di cumulabilità previsti dal Regolamento UE 1305/2013, nonché dell’eventuale quota residua cumulabile con altre misure compresi i crediti d’imposta.