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Come noto, ai fini del riconoscimento della condizione di cooperativa a mutualità prevalente, l’art. 2513, Codice Civile, richiede che l’ente intrattenga rapporti di scambio mutualistico con i propri soci in misura prevalente rispetto ai medesimi rapporti intrattenuti con altri soggetti.
In particolare, rientrano nella definizione di società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Il mancato raggiungimento, per un biennio consecutivo, di tale condizione di prevalenza, determina il passaggio dell’ente a cooperativa a mutualità non prevalente, con l’insorgere degli obblighi di cui all’art. 2545-octies, Codice Civile, e con l’incremento dal 30% al 70% della quota parte dell’utile di esercizio da assoggettare a tassazione IRES.
Il D.M. 30 dicembre 2005 prevede, tuttavia, la sospensione della verifica della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513, Codice Civile, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi.
In tali ipotesi, in particolare, la verifica della condizione di prevalenza è sospesa sino al venir meno degli effetti derivanti dalle avversità atmosferiche o dalle calamità naturali.
Ancorché il D.M. 30 dicembre 2005 non contempli gli effetti negativi cagionati dalla pandemia da COVID-19 ai fini del raggiungimento della condizione di prevalenza, autorevole dottrina ha sollecitato il Ministero dello Sviluppo Economico a interessarsi della questione.
Nel corso degli ultimi due anni, infatti, l’emergenza epidemiologica ha determinato cali di produzione nelle aziende dei soci di cooperative, costringendo queste ultime a reperire sul mercato i prodotti necessari a mantenere invariati i volumi di produzione richiesti dalla clientela.
Sul punto si registrano le prime prese di posizione dell’Agenzia delle Entrate che, con le Risposte a Interpello n. 6 e n. 8 del 5 gennaio 2021, ha riconosciuto che le conseguenze negative derivanti dalla pandemia da COVID-19 possono costituire causa di forza maggiore, atta a impedire la decadenza da un’agevolazione o la sua fruizione.
È dunque auspicabile che tale condivisibile interpretazione, afferente le condizioni per fruire delle agevolazioni sulla prima casa, sia estesa alla verifica della condizione di prevalenza, determinandone la sospensione sino al termine della pandemia.
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