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Al fine di rendere maggiormente agevole la comprensione dei riferimenti temporali riguardanti le cessioni dei crediti d’imposta e delle Comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate o all’ENEA, proponiamo nella presente circolare una sorta di scadenziario che ne riepiloghi le tempistiche.
I riferimenti riportati di seguito non tengono conto di eventuali modifiche che potrebbero intervenire con l’approvazione del c.d. Decreto Milleproroghe.
È scaduto (16 febbraio2022) il periodo transitorio, introdotto dal Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022), che consentiva la cessione multipla dei crediti d’imposta e prende avvio, dal 17 febbraio 2022, la fase che ne impedisce il trasferimento per più di una volta.
Con riferimento agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, collegati alla nuova detrazione del 75%, il periodo transitorio è ancora in vigore (fino al 6 marzo 2022) e le nuove regole, che comporteranno il divieto di trasferimento del credito successivo al primo, decorreranno dal giorno successivo (7 marzo 2022).
Pertanto, in attesa del nuovo emendamento che modificherà, nuovamente, la procedura da adottare (ritornando presumibilmente alle cessioni multiple, ma certificate), possiamo tracciare il seguente schema:

Con riferimento alle Comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate segnaliamo che, dal 4 febbraio 2022, sono state aggiornate le modalità di trasmissione delle suddette Comunicazioni che, da tale data, contengono anche le specifiche riguardanti le semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.
Ci riferiamo, in particolare, alla possibilità di trasmettere le informative richieste all’Amministrazione Finanziaria senza includere il visto di conformità qualora i lavori effettuati risultino di scarsa entità (inferiori a 10.000 euro) o si riferiscano a tipologie rientranti nella cosiddetta edilizia libera.
Altra data da prendere in considerazione riguarda il dies a quo; sarà possibile trasmettere le Comunicazioni relative alle opzioni riferite agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche collegate alla nuova detrazione del 75%, infatti, per tali tipologie di lavori, i contribuenti interessati potranno comunicare le proprie intenzione di sconto o di cessione del credito a partire dal 24 febbraio 2022.
Veniamo, ora, alla data entro cui Comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento alle spese sostenute nel 2021 o per le rate residue non fruite delle detrazioni riguardanti le spese sostenute nel 2020.
Orbene, se ordinariamente tale data veniva individuata nel 16 marzo dell’anno corrispondente, a seguito di un provvedimento di proroga, recentemente emesso dall’Amministrazione Finanziaria, il termine ultimo di trasmissione risulta essere il 7 aprile 2022.
Ricordiamo, inoltre, che per garantire il corretto svolgimento delle verifiche da parte dell’ENEA, il termine di trasmissione dell’asseverazione a tale Istituto scade cinque giorni prima e, pertanto, entro il 2 aprile 2022.
Con riferimento al termine ultimo di presentazione della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate più sopra specificato (7 aprile 2022), intendiamo segnalare il fatto che tale proroga non riguardi (a tutt’oggi) gli amministratori di condominio (anche per i condomìni minimi con amministratore o senza, se uno o più condòmini hanno effettuato la cessione del credito), ai fini della precompilata (Redditi o 730) per l’anno 2021 e relativamente a tutti i bonus edili sulle parti comuni, per i quali ancora risulta valida la scadenza del 16 marzo 2022.