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Nell’ambito del c.d. Decreto Energia, approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso 18 febbraio, è prevista la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto:
posseduti alla data del 1° gennaio 2022, non in regime d’impresa, da persone fisiche e società semplici.
In particolare, la rivalutazione dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) e delle partecipazioni non quotate detenuti alla data del 1° gennaio 2022 interessa i seguenti soggetti:
L’imposta sostitutiva, fissata nella misura del 14% del valore risultante dalla rideterminazione (contro il 11% accordato alla precedente versione della rivalutazione prevista dal Decreto Sostegni), può essere rateizzata in un massimo di tre rate annuali di pari importo (codice tributo “8055” per le partecipazioni e “8056” per i terreni). La prima rata deve essere versata entro il 15 giugno 2022; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
La procedura si considera perfezionata con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta, oppure, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Entro il 15 giugno 2022 è richiesta anche la redazione e il giuramento della perizia di stima. In relazione ai terreni, la perizia deve essere redatta da soggetti iscritti all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché da periti iscritti alla CCIAA (i costi sostenuti per la relazione giurata di stima possono essere portati in aumento del valore iniziale del bene, da assumere ai fini del calcolo delle plusvalenze).
La procedura di rivalutazione di cui all’art. 7, Legge n. 448/2001, consente di assumere, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto del terreno, il valore attribuito, alla data del 1° gennaio 2022, da una perizia giurata di stima.
In relazione ai terreni agricoli si ricorda che la cessione genera plusvalenza solo se posseduti da meno di cinque anni (per i terreni ricevuti per successione non è necessario verificare il requisito del possesso quinquennale mentre, per quelli ricevuti in donazione, ai fini del computo del quinquennio va considerata la data di acquisto originaria del donante). La cessione di terreni edificabili, invece, genera sempre plusvalenza.
I contribuenti possono rideterminare il valore dei terreni anche qualora abbiano già usufruito di precedenti rivalutazioni. In particolare, qualora sia effettuata una nuova perizia dei beni detenuti alla data del 1° gennaio 2022, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate in relazione ai medesimi beni. In alternativa, è possibile presentare istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva in precedenza versata.