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Nel corso dell’iter di conversione in legge del D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe 2022, è stato approvato un emendamento che accorda la possibilità di presentare una nuova richiesta di dilazione delle somme iscritte a ruolo, a favore dei contribuenti che sono decaduti da un precedente piano di dilazione anteriormente all’8 marzo 2020, ossia prima dell’inizio della sospensione dal pagamento delle rate accordata dalla legislazione emergenziale.
Questi contribuenti, in particolare, possono essere riammessi al beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo senza che ricorra l’obbligo di pagare tutte le rate insolute del precedente piano di dilazione. A tal fine, tuttavia, sarà richiesta la presentazione di una nuova richiesta di dilazione nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2022.
Restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate e, a differenza di quanto previsto dalla legislazione emergenziale, la decadenza dalla rateazione si verifica con il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive (anziché dieci rate).
Pertanto, in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla stessa data.