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L’art. 5, D.L. n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, accorda il bonus canoni di locazione per i primi mesi del 2022, a favore delle imprese del comparto turistico (strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio, tour operator, ecc.), tra le quali sono compresi anche gli agriturismi.
Il credito d’imposta di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020, opera in relazione ai canoni dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, ed è riconosciuto a condizione che le imprese del comparto turistico abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
La verifica deve essere effettuata su base mensile e, pertanto, il bonus può essere riconosciuto anche per un solo mese agevolato per il quale si verifichi la condizione della riduzione della metà del fatturato.
Il bonus opera in relazione ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di interesse turistico, nonché ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività ad interesse turistico.
Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate in base alla tipologia del contratto:
Il credito matura in capo all’impresa utilizzatrice dell’immobile a partire dal giorno successivo a quello di pagamento della mensilità dovuta e può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel Modello F24 (codice tributo “6920”) o a scomputo dalle imposte risultanti dal Modello Redditi dell’anno di sostenimento della spesa.
È inoltre ammessa la cessione del credito al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente quota del canone. In tale ipotesi, pertanto, il conduttore dell’immobile può scontare dal canone di locazione dovuto il credito d’imposta trasferito al locatore.
Non è, invece, più ammessa la cessione del credito a soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale (tale facoltà, si ricorda, era prevista sino allo scorso 31 dicembre 2021).
L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
I fruitori del credito d’imposta sono quindi tenuti a presentare un’apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Temporary Framework.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno definiti da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.