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È stato approvato, durante la riunione del Consiglio dei Ministri di venerdì 18 febbraio 2022, il Decreto Legge che approva le modifiche preannunciate sul trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dal superbonus e da altri bonus cedibili.
Con l’intento di sbloccare il temporaneo momento di stasi che sta attraversando il mercato delle cessioni dei crediti, ma confermando la volontà di introdurre formule di contrasto alle frodi intervenute, il Legislatore ha previsto il ritorno alla possibilità delle cessioni multiple limitandone il numero e la destinazione, nonché inserendo un sistema di tracciabilità tramite codice identificativo che garantisca il corretto svolgimento della pratica.
Nell’attesa che il Provvedimento diventi pienamente operativo a seguito della sua entrata in vigore, nonché si realizzi l’adeguamento delle piattaforme informatiche all’uopo istituite, tracciamo una breve panoramica delle disposizioni in esso contenute.
Con una ulteriore modifica al disposto dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 viene previsto che, oltre alla prima cessione del credito d’imposta, sia possibile procedere ad altre due ulteriori cessioni a condizione che queste ultime vengano indirizzate nei confronti di operatori economici ritenuti affidabili.
Pertanto, le ulteriori cessioni successive alla prima diventano possibili in favore di banche, assicurazioni e intermediari finanziari, ma con un tetto massimo pari a due operazioni, che si possono eventualmente sommare allo sconto in fattura.
In pratica, il nuovo sistema effettua una distinzione tra la prima cessione, che sarà libera da condizionamenti, e le successive due cessioni che, invece, potranno realizzarsi solamente in ambiente controllato.
Nel caso il contribuente scelga di intraprendere la strada dello sconto in fattura, con le nuove disposizioni resteranno percorribili ulteriori tre operazioni di cessione, in quanto, logicamente, lo sconto in fattura non si conteggia tra le operazioni di cessione del credito.
I cessionari considerati affidabili saranno:
Questi ultimi potranno acquisire il credito solamente dopo avere effettuato tutti i controlli previsti per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi di attività criminose in base al disposto del D.Lgs. n. 231/2007.
Sulla linea già tracciata dal previgente Decreto Antifrode, dovranno, infatti, segnalare possibili operazioni sospette, astenendosi dall’autorizzare l’acquisto di crediti di dubbia provenienza.
A tal fine viene previsto un codice di identificazione del credito in modo da facilitarne il tracciamento e di consentire all’intermediario di valutarne l’attendibilità.
Il credito non potrà essere parzialmente riceduto dopo la prima Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ed il codice aiuterà a tracciarne il percorso per monitorarne l’esito, così da evitare abusi.
Pertanto, ad esempio, un credito d’imposta ceduto da un privato ad una banca non potrà essere frazionato in una successiva cessione e la Comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate traccerà lo stesso tramite l’univoco codice identificativo da indicare nelle successive Comunicazioni in base a criteri che saranno definiti da apposito Provvedimento.
Queste ultime prescrizioni (divieto di cessioni parziali successive alla prima e codice identificativo) saranno richieste nelle Comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ricordiamo che le medesime disposizioni previste per le cessioni dei crediti d’imposta più sopra riportate valgono non solo con riferimento al superbonus, ma anche per gli altri bonus cedibili come quelli previsti per il settore edile e quelli disciplinati da Provvedimenti anti-COVID come, ad esempio, il tax credit locazioni commerciali o quello che agevola gli adeguamenti sanitari.
Un’altra disposizione che agevola il controllo di potenziali frodi od operazioni illecite, riguarda l’indicazione obbligatoria, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dalle imprese incaricate, del rispetto delle norme previste dal contratto collettivo di lavoro del settore edile, nazionale o territoriale.
Tale prescrizione, i cui controlli saranno affidati all’Agenzia delle Entrate insieme all’INPS, INAIL e Casse edili, sarà requisito essenziale per potere beneficiare dei bonus corrispondenti anche qualora l’utilizzo del credito d’imposta venisse fatto direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Per l’avvio dell’obbligo sopra specificato, bisognerà attendere l’entrata in vigore del Decreto approvato venerdì scorso e riguarderà, necessariamente, i lavori iniziati a partire da tale data.
Per disincentivare il ricorso a comportamenti illeciti, il Legislatore ha previsto sanzioni particolarmente importanti da applicare ai tecnici che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, riportano informazioni false od omettono di fornire informazioni rilevanti sui requisiti propri del progetto.
Allo stesso modo tali sanzioni si applicheranno anche qualora l’asseveratore attesti l’effettiva realizzazione di interventi non ancora conclusi o fornisca false valutazioni sulla congruità delle spese sostenute.
Per tali fattispecie viene prevista la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro e, in caso il fatto sia stato commesso per conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri (ipotesi di reato), la pena sarà aumentata.
Per ultimo, è stato anche previsto che i tecnici, firmatari delle asseverazioni o delle attestazioni, dovranno sottoscrivere una polizza il cui massimale sarà agganciato agli interventi oggetto di attestazione, con un rapporto di uno a uno, anche oltre i 500.000 euro già previsti dalla norma (comma 14 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020).