Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Il prossimo 28 febbraio 2022 scade il termine per sanare l’omessa presentazione del Modello Redditi 2021, il cui termine, si ricorda, è scaduto lo scorso 30 novembre 2021.
Una volta decorso il termine del 28 febbraio 2022 la dichiarazione dei redditi si considera omessa, con l’insorgere di gravi ripercussioni in termini di sanzioni amministrative e penali.
L’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, prevede, in particolare, l’applicazione della sanzione amministrativa dal 120% al 240% delle imposte, con un minimo di 250 euro. Qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo di imposta successivo, la sanzione proporzionale è ridotta alla metà, ossia dal 60% al 120% delle imposte, con minimo di 200 euro; qualora non siano dovute imposte, invece, la sanzione è da 150 euro a 500 euro.
L’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali può determinare anche l’applicazione di sanzioni penali. In particolare, l’art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, prevede la reclusione da due a cinque anni qualora l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, è legittimata all’applicazione dell’accertamento induttivo, ossia alla ricostruzione del reddito del contribuente sulla base della documentazione e delle prove da chiunque fornite.
Al fine di non incorrere nella violazione costituita dall’omessa presentazione della dichiarazione è possibile ricorrere all’istituto della c.d. dichiarazione tardiva. In particolare, entro novanta giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare la dichiarazione tardiva, versando contestualmente le sanzioni (ridotte) dovute.
Entro il prossimo 28 febbraio 2022 (ossia, entro novanta giorni dal 30 novembre 2021) è dunque possibile presentare il Modello Redditi 2021 tardivo, versando contestualmente la sanzione ridotta di 25 euro (1/10 del minimo). Nel Modello F24 deve essere esposto il codice tributo “8911”, indicando quale anno di riferimento il 2021, ossia l’anno in cui è stata commessa la violazione.
È poi necessario versare le imposte emergenti dalla dichiarazione, beneficiando delle sanzioni ridotte accordate dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, in relazione al saldo 2020 e al primo acconto 2021, oltre alle imposte occorre versare anche la sanzione ridotta del 3,75% di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 472/1997 (1/8 del minimo), e gli interessi legali (nella misura dello 0,01% fino al 31 dicembre 2021 e dell’1,25% dal 1° gennaio 2022).
In relazione al secondo o unico acconto 2021 (in scadenza lo scorso 30 novembre 2021), occorre invece versare la sanzione ridotta di cui all’art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, fissata nella misura del 1,67% (1/9 del minimo).