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Come noto, l’art. 42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto Agosto, ha previsto, a favore delle imprese che hanno beneficiato dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020, accordato dall’art. 24, D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, superando il tetto degli aiuti di Stato previsto dal Temporary Framework, di effettuare il versamento delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine del 31 gennaio 2022.
L’esclusione dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP relativo al 2020, infatti, era riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
La Legge di conversione del D.L. n. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, approvata definitivamente dal Senato, dispone ora la proroga al 30 giugno 2022 del termine per beneficiare della sanatoria degli omessi versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis, comma 5, D.L. n. 104/2020.
Sul punto si ricorda che la Comunicazione della Commissione Europea 24 novembre 2021, n. 8442, ha nuovamente modificato il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, prorogandone l’applicazione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 e incrementando i massimali delle misure previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso.
In particolare, gli aiuti di Stato previsti dall’art. 1, D.M. 11 dicembre 2021 (ossia, il Provvedimento che ha definito le modalità di applicazione dei limiti delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework), tra i quali rientra anche l’esclusione dei versamenti IRAP sancita dall’art. 24, D.L. n. 34/2020, possono essere fruiti nel rispetto dei seguenti massimali, previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework:
Per impresa unica si intende l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: